Cassazione Penale, Ordinanza n. 20438/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla congrua motivazione del giudizio di pena resa dalla Corte di appello e sull'aspecificità della doglianza, che presupponeva erroneamente un accordo ex art. 599-bis c.p.p. non recepito dalla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata. Sosteneva che la sanzione fosse stata concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che ciò determinasse un vizio della decisione. La Corte di cassazione ha rilevato, però, che la pena era stata motivata in modo congruo in relazione alle modalità del fatto e che la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, tema non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è conforme a legge e logica. Ha inoltre ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la sentenza impugnata, che non aveva ratificato alcun accordo tra le parti e aveva determinato la pena entro i limiti edittali.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della motivazione e della determinazione giudiziale della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per affermare che il giudizio sulla pena è sindacabile in cassazione solo se illogico o arbitrario.
Evocato dal ricorrente come base di un asserito accordo sulla pena; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse ratificato un simile accordo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione conforme ai criteri legali e logici di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile se non denuncia specifici vizi di arbitrio o illogicità manifesta, ma mira solo a sostituire la valutazione del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e presuppone un fatto processuale non risultante dalla decisione, come l'esistenza di un accordo sulla pena non recepito dal giudice.
- Quando la sentenza di merito determina la pena entro i limiti edittali e la motiva in relazione alle modalità del fatto, non è configurabile un vizio di legittimità solo perché la difesa ritenga la pena eccessiva.
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