Sentenza del 02/02/2016 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Immutabilità del giudice collegiale, anche tributario, solo dal momento dell'inizio della discussione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il principio di immutabilità del giudice collegiale opera soltanto dal momento dell'inizio della discussione; pertanto, è irrilevante che la composizione del collegio sia stata diversa nelle fasi precedenti, purché il collegio che ha partecipato alla discussione e alla decisione sia rimasto invariato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della decisione assumendo che il collegio giudicante avesse avuto una composizione diversa nelle fasi anteriori alla discussione, in violazione del principio di immutabilità del giudice collegiale previsto dall'art. 276 c.p.c. e applicabile anche al processo tributario.
Norme richiamate
Principio dell'immutabilità del giudice collegiale
La norma è considerata applicabile anche al processo tributario e impone che il collegio sia immutabile dal momento dell'inizio della discussione, non necessariamente durante le precedenti fasi processuali.
Massime di principio
- La diversa composizione del collegio nelle fasi anteriori all'inizio della discussione non determina, di per sé, l'invalidità della sentenza.
- Per verificare il rispetto dell'immutabilità del giudice collegiale occorre confrontare la composizione del collegio presente all'inizio della discussione con quella che ha deliberato e pronunciato la decisione.
- Nel processo tributario il principio opera secondo la stessa logica prevista dall'art. 276 c.p.c.: il momento decisivo è l'inizio della discussione, non le attività processuali precedenti.
- La contestazione può risultare fondata soltanto se un componente del collegio viene sostituito dopo l'inizio della discussione o se il giudice che decide non coincide con quello che ha partecipato alla discussione.
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