Cassazione Penale, Ordinanza n. 29175/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per un furto aggravato e continuato, commesso il 8 giugno 2024, con contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 62 n. 4 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, valorizzando non solo il valore della cosa sottratta ma anche il pregiudizio complessivo arrecato dalla condotta. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva considerato anche il danno subito dalla persona offesa, comprensivo del valore non determinabile o comunque non di speciale tenuità del furto di bancomat e documenti di identità, a prescindere dalle condotte successive alla consumazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo non fosse articolato con necessaria analisi critica della motivazione della decisione impugnata. È stata richiamata, a sostegno del controllo sul contenuto essenziale dell'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità sui motivi di appello e il principio applicabile anche al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
richiamato quale base della continuazione contestata nel reato per cui vi era stata condanna
norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo contestato
aggravante contestata in relazione al reato di furto
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dal ricorrente e ritenuta correttamente esclusa nei giudizi di merito
art. 8700 del 21/1/2013
richiamo giurisprudenziale sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione
art. 8825 del 27/10/2016
richiamo alle Sezioni Unite sul contenuto dei motivi di appello, applicato anche al ricorso per cassazione
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva o l'omissione di confutazione delle argomentazioni decisive comportano inammissibilità.
- Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice può valutare l'intero pregiudizio patrimoniale cagionato dalla condotta, non limitandosi al solo valore nominale del bene sottratto, quando dalla consumazione del reato derivino ulteriori conseguenze economicamente apprezzabili per la persona offesa.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione resta esterno e non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti se la decisione impugnata risulta logicamente argomentata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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