Cassazione Civile, Ordinanza n. 29221/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dai lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, che avrebbero provocato presso le abitazioni dei ricorrenti immissioni di polveri, rumore e vibrazioni oltre la normale tollerabilità, nonché ulteriori pregiudizi agli immobili e al loro valore. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità risarcitoria della società autostradale; in appello la liquidazione era stata ridotta a 5.000 euro per ciascun attore, con esclusione di varie voci di danno (trasloco temporaneo, pulizie straordinarie, danni da paesaggio, danni indiretti da deprezzamento, indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001). I ricorrenti principali hanno censurato la riduzione equitativa del danno per difetto di motivazione e violazione dell’art. 1226 c.c., l’omessa ammissione e valutazione di prove documentali, l’erronea esclusione del danno da alterazione del paesaggio e il vizio di ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda ex art. 44 d.P.R. 327/2001. La società resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo che la domanda ex art. 844 c.c. non sarebbe mai stata proposta, che mancava prova del danno da immissioni e che la liquidazione equitativa non poteva sopperire alla totale assenza probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa ultrapetizione, alla prova del danno, ai vizi della CTU e ai danni indiretti da deprezzamento; ha invece riconosciuto che la Corte d’appello aveva correttamente accertato la sussistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità e che la liquidazione equitativa era sorretta da motivazione sufficiente e da criteri intelligibili. È stata altresì confermata l’inammissibilità della domanda nuova di indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001 proposta solo in appello, mentre l’ulteriore parte argomentativa sul merito è stata ritenuta svolta ad abundantiam e quindi non autonomamente impugnabile. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
la liquidazione equitativa del danno richiede che il giudice espliciti i criteri adottati e il percorso logico seguito; in difetto, la motivazione è apparente e la decisione può violare anche il parametro del risarcimento integrale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente; l’assenza di spiegazione dei criteri di liquidazione può integrare nullità.
le immissioni di rumore, vibrazioni e polveri oltre la normale tollerabilità possono dar luogo a risarcimento del danno quando sia provato il pregiudizio alla vivibilità delle abitazioni e al riposo.
la responsabilità aquiliana richiede la prova di un danno-conseguenza causalmente ricollegato alla condotta; non basta la mera illegittimità dell’opera o dell’attività se non si dimostra il pregiudizio risarcibile.
il vizio di ultrapetizione va denunciato con specifica indicazione del contenuto della domanda; il giudice, una volta allegati i fatti materiali, qualifica giuridicamente la domanda e applica la norma corretta.
non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disattende espressamente la regola di disponibilità delle prove.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disapplica il prudente apprezzamento dove dovuto.
la censura è inammissibile se mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e non l’erronea attribuzione dell’onere della prova.
art. 44 del d.P.R. n. 327/2001
l’indennizzo per attività lecita della P.A. non può essere introdotto per la prima volta in appello; la domanda nuova è inammissibile.
in appello non possono proporsi domande nuove; la domanda di indennizzo formulata solo in secondo grado è preclusa.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte distingue tra errori di diritto, nullità processuali e vizi motivazionali, ritenendo inammissibili le doglianze che in realtà mirano a una nuova valutazione del fatto.
art. 111, comma sesto, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è sufficiente una motivazione solo apparente o contraddittoria in modo insanabile.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice indica, con motivazione comprensibile, i fattori concretamente considerati e la ragione della quantificazione adottata.
- Chi agisce per immissioni nocive deve allegare e provare il pregiudizio subito; tuttavia, una volta accertato il superamento della normale tollerabilità, il danno alla vivibilità e al riposo può essere apprezzato anche in via presuntiva sulla base delle risultanze istruttorie complessive.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare genericamente la mancata ammissione di prove o l’erronea valutazione della CTU: occorre colpire la ratio decidendi e, per i vizi processuali, rispettare gli specifici oneri di allegazione e autosufficienza.
- La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile, anche se formulata come indennizzo per attività lecita della pubblica amministrazione, quando introduce un diverso titolo e un diverso rimedio rispetto alle domande già proposte.
- Il danno risarcibile ex art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione di un concreto danno-conseguenza alla sfera giuridica del danneggiato; la mera illegittimità dell’opera o dell’attività non basta se non si provano la privazione di utilità, il deprezzamento o altra lesione patrimoniale o non patrimoniale rilevante.
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