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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29221/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società concessionaria)

La controversia

La controversia nasce dai lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, che avrebbero provocato presso le abitazioni dei ricorrenti immissioni di polveri, rumore e vibrazioni oltre la normale tollerabilità, nonché ulteriori pregiudizi agli immobili e al loro valore. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità risarcitoria della società autostradale; in appello la liquidazione era stata ridotta a 5.000 euro per ciascun attore, con esclusione di varie voci di danno (trasloco temporaneo, pulizie straordinarie, danni da paesaggio, danni indiretti da deprezzamento, indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001). I ricorrenti principali hanno censurato la riduzione equitativa del danno per difetto di motivazione e violazione dell’art. 1226 c.c., l’omessa ammissione e valutazione di prove documentali, l’erronea esclusione del danno da alterazione del paesaggio e il vizio di ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda ex art. 44 d.P.R. 327/2001. La società resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo che la domanda ex art. 844 c.c. non sarebbe mai stata proposta, che mancava prova del danno da immissioni e che la liquidazione equitativa non poteva sopperire alla totale assenza probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa ultrapetizione, alla prova del danno, ai vizi della CTU e ai danni indiretti da deprezzamento; ha invece riconosciuto che la Corte d’appello aveva correttamente accertato la sussistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità e che la liquidazione equitativa era sorretta da motivazione sufficiente e da criteri intelligibili. È stata altresì confermata l’inammissibilità della domanda nuova di indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001 proposta solo in appello, mentre l’ulteriore parte argomentativa sul merito è stata ritenuta svolta ad abundantiam e quindi non autonomamente impugnabile. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno richiede che il giudice espliciti i criteri adottati e il percorso logico seguito; in difetto, la motivazione è apparente e la decisione può violare anche il parametro del risarcimento integrale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente; l’assenza di spiegazione dei criteri di liquidazione può integrare nullità.

  • art. 844 c.c.

    le immissioni di rumore, vibrazioni e polveri oltre la normale tollerabilità possono dar luogo a risarcimento del danno quando sia provato il pregiudizio alla vivibilità delle abitazioni e al riposo.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede la prova di un danno-conseguenza causalmente ricollegato alla condotta; non basta la mera illegittimità dell’opera o dell’attività se non si dimostra il pregiudizio risarcibile.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione va denunciato con specifica indicazione del contenuto della domanda; il giudice, una volta allegati i fatti materiali, qualifica giuridicamente la domanda e applica la norma corretta.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disattende espressamente la regola di disponibilità delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disapplica il prudente apprezzamento dove dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    la censura è inammissibile se mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e non l’erronea attribuzione dell’onere della prova.

  • art. 44 del d.P.R. n. 327/2001

    l’indennizzo per attività lecita della P.A. non può essere introdotto per la prima volta in appello; la domanda nuova è inammissibile.

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    in appello non possono proporsi domande nuove; la domanda di indennizzo formulata solo in secondo grado è preclusa.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte distingue tra errori di diritto, nullità processuali e vizi motivazionali, ritenendo inammissibili le doglianze che in realtà mirano a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è sufficiente una motivazione solo apparente o contraddittoria in modo insanabile.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice indica, con motivazione comprensibile, i fattori concretamente considerati e la ragione della quantificazione adottata.
  • Chi agisce per immissioni nocive deve allegare e provare il pregiudizio subito; tuttavia, una volta accertato il superamento della normale tollerabilità, il danno alla vivibilità e al riposo può essere apprezzato anche in via presuntiva sulla base delle risultanze istruttorie complessive.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare genericamente la mancata ammissione di prove o l’erronea valutazione della CTU: occorre colpire la ratio decidendi e, per i vizi processuali, rispettare gli specifici oneri di allegazione e autosufficienza.
  • La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile, anche se formulata come indennizzo per attività lecita della pubblica amministrazione, quando introduce un diverso titolo e un diverso rimedio rispetto alle domande già proposte.
  • Il danno risarcibile ex art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione di un concreto danno-conseguenza alla sfera giuridica del danneggiato; la mera illegittimità dell’opera o dell’attività non basta se non si provano la privazione di utilità, il deprezzamento o altra lesione patrimoniale o non patrimoniale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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