Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6767/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi. Primo: violazione degli artt. 222, comma 2 (nella versione risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019) e 218 del d.lgs. n. 285/1990 per mancata o apparente motivazione sulla scelta della durata della sanzione accessoria (sospensione della patente fissata in 2 anni), limitandosi il giudice a un generico richiamo alla "congruità" in ragione delle "modalità del fatto". Secondo: violazione dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada e mancanza di motivazione circa la mancata applicazione della riduzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria per effetto dell'applicazione del rito abbreviato/patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il ricorrente chiede annullamento limitato alla determinazione della durata della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza del G.i.p. limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), perché la motivazione è risultata generica e insufficiente rispetto alla misura adottata e perché non è stato dato conto in motivazione dell'eventuale riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada per il rito concordato. La sentenza è stata annullata limitatamente a tale profilo (conseguente rimessione al giudice di merito per adeguata motivazione e determinazione della durata).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rilevato come norma che disciplina il patteggiamento; la Corte ricorda che l'applicazione del rito deve essere presa in considerazione anche ai fini della determinazione della sanzione amministrativa accessoria e della relativa eventuale riduzione

  • art. 222 cod. strada (comma 2 e comma 2-bis)

    richiamato nella motivazione e nella giurisprudenza citata (Sez.4, n.32889/2022 e precedenti)

    La Corte richiede che, in omicidio stradale e in caso di patteggiamento, il giudice motivi espressamente la riduzione operata ai sensi del comma 2-bis; l'omissione della motivazione circa l'applicazione (o non applicazione) della riduzione comporta annullamento limitato della sanzione accessoria

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1990, n. 285 (Codice della Strada)

    Richiamato quale norma di riferimento per le sanzioni accessorie; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione e della motivazione in relazione alla durata della sospensione della patente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Corte cost. n. 88 del 2019

    Intervento che ha inciso sull'interpretazione delle norme relative all'omicidio stradale e che rende necessario un più accurato esame motivazionale del giudice nel determinare le sanzioni accessorie in patteggiamento

Massime di principio

  • Quando il giudice fissa la durata della sospensione della patente in misura superiore al minimo edittale deve fornire una motivazione adeguata e specifica, anche nelle sentenze di patteggiamento; una motivazione generica si traduce in vizio formale.
  • Se la misura della sospensione coincide o è molto vicina al minimo, può essere sufficiente una motivazione implicita; se si discosta in modo apprezzabile dal minimo occorre motivazione esplicita sulle ragioni della scelta.
  • In caso di patteggiamento il giudice deve espressamente indicare in motivazione se e come applica la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada; l'omissione comporta annullamento limitato alla sanzione accessoria.
  • Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 la determinazione delle sanzioni accessorie per omicidio stradale richiede attenzione motivazionale particolare, salvo che non ricorrano aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) che incidano sulla valutazione.
  • Per il difensore: chiedere espressamente in udienza che il giudice quantifichi e motivi la durata della sospensione e l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal comma 2-bis; preservare il vizio in motivazione per eventuale impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.