Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19198/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mancini era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla S.G.A. Costruzioni generali: a) avrebbe occultato le scritture contabili; b) avrebbe sottratto tre autocarri, un trattore e un'automobile. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per inosservanza di norme processuali (art.24 Cost., artt.97, 178 e 179 c.p.p.): il difensore di fiducia avv. Pedullà era stato cancellato dall'albo il 21/10/2021 e il Tribunale non ha nominato un difensore d'ufficio stabile ai sensi dell'art.97, comma 1 c.p.p., limitandosi a sostituzioni temporanee ex art.97, comma 4; 2) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per essere stata eseguita presso il difensore anziché direttamente al difensore o all'imputato domiciliato in Spagna (artt.157, 157-ter, 161, 179, 601 c.p.p.); 3) vizio di applicazione della legge penale in relazione all'art.216 legge fallimentare circa l'elemento soggettivo della bancarotta documentale; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art.125 c.p.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondato il primo motivo. Dalla documentazione è emersa la cancellazione dall'albo dell'avv. Pedullà anteriore alle udienze, e il Tribunale aveva proseguito senza nominare un difensore d'ufficio stabile (art.97, comma 1), limitandosi a sostituzioni temporanee ex art.97, comma 4. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'assistenza di un difensore cancellato dall'albo configura una nullità assoluta degli atti rilevabile in ogni stato e grado (ai sensi degli artt.178, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per il prosieguo del giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Costituzione, art.24

    Richiamata a sostegno del diritto di difesa; la Corte valorizza la necessità che la difesa sia effettiva e tecnicamente garantita da un avvocato iscritto all'albo.

  • Codice di procedura penale, art.97

    Distinzione tra nomina stabile del difensore d'ufficio (comma 1) e sostituzione temporanea per udienza (comma 4). Se il difensore di fiducia è cancellato dall'albo occorre nominare un difensore d'ufficio stabile; la mera sostituzione ex comma 4 non costituisce rapporto difensivo stabile.

  • Codice di procedura penale, art.178, lett. c)

    La Corte interpreta questa norma come causa di nullità assoluta degli atti compiuti in presenza di difensore non legittimato (es. cancellato dall'albo).

  • Codice di procedura penale, art.179, comma 1

    Conferma che la nullità per difensore non iscritto è insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

  • Codice di procedura penale, artt.157, 157-ter, 161, 601

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione a modalità di notifica e rimedi; tuttavia la Corte ha ritenuto tali censure assorbite dalla nullità principale e non ha deciso nel merito.

  • Codice di procedura penale, art.125

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il ricorso che lamentava la mancata valutazione è stato assorbito dall'annullamento per nullità processuale e dunque non esaminato nel merito.

  • Legge fallimentare, art.216

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla bancarotta documentale e all'elemento soggettivo; la Corte non si è pronunciata nel merito avendo annullato per nullità processuale.

Massime di principio

  • La rappresentanza tecnica nell'udienza penale richiede che il difensore sia regolarmente iscritto all'albo: la cancellazione dell'avvocato determina una nullità assoluta degli atti compiuti con la sua assistenza e può travolgere l'intero procedimento successivo.
  • La nomina temporanea di un difensore ex art.97, comma 4 c.p.p. serve solo per assicurare assistenza immediata in udienza e non costituisce un valido e stabile rapporto difensivo quando il difensore di fiducia è decaduto o cancellato.
  • In presenza di una nullità assoluta (es. difensore non iscritto) le sentenze successive possono essere annullate senza esame nel merito degli altri motivi di impugnazione, che risultano assorbiti.
  • Le autorità giudiziarie devono verificare lo status professionale del difensore prima di procedere: se emerge la cancellazione dall'albo devono immediatamente nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97, comma 1 c.p.p.
  • Contestazioni relative a modalità di notifica o alla valutazione di circostanze attenuanti possono essere inutili se sussiste un vizio processuale primario che determina la nullità assoluta; in tali casi il giudice di legittimità può limitarsi ad annullare il processo e disporre la trasmissione degli atti.
  • Per la difesa degli interessi dell'imputato residente all'estero è essenziale che le notifiche e la nomina del difensore rispettino le regole specifiche (es. art.161 c.p.p.); le notifiche effettuate in modo irregolare possono costituire motivo di nullità se incisive sul diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.