Cassazione Civile, Ordinanza n. 07000/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria per il compenso maturato per la redazione della relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall., predisposta per sostenere una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., poi non sfociata nell’apertura del concordato perché il debitore aveva presentato domanda di ammissione all’amministrazione straordinaria secondo la cd. legge Marzano. Il giudice delegato aveva ammesso il credito con privilegio; il tribunale, decidendo l’opposizione allo stato passivo, aveva invece negato la prededuzione ritenendo mancante un collegamento funzionale tra l’attività professionale e una procedura di concordato mai aperta, valorizzando anche il mancato deposito dell’attestazione in cancelleria. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: i primi quattro contestavano, sotto diversi profili, il diniego della prededuzione e l’adesione del tribunale a un orientamento ritenuto più restrittivo; il quinto denunciava un vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla domanda subordinata di maggior compenso; il sesto censurava la mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, secondo l’orientamento ormai consolidato richiamato anche dalle Sezioni Unite, la mancata apertura della procedura di concordato preventivo preclude il riconoscimento della prededuzione ai crediti del professionista incaricato del debitore per l’accesso alla procedura stessa, a prescindere dalle ragioni della mancata apertura, quindi anche in caso di improcedibilità o rinuncia. Tale mancata apertura fa venir meno il necessario nesso di funzionalità concreta tra la prestazione professionale e gli obiettivi della procedura. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la doglianza sulla domanda subordinata non poteva incidere sull’accoglimento della domanda principale. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il sindacato di legittimità sulle spese non consente di sindacare l’opportunità della compensazione, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’incarico di redazione della relazione di attestazione per il concordato preventivo con riserva
richiamato in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva poi non sfociata nell’apertura della procedura
norma invocata dal ricorrente per sostenere la prededuzione; la Corte ribadisce che la prededuzione presuppone la concreta apertura della procedura di concordato
richiamato dal giudice delegato per l’ammissione del credito con privilegio
artt. 3, 101 e 111 Cost.
invocati per contestare la scelta del tribunale di aderire a un orientamento giurisprudenziale ritenuto non conforme a nomofilachia ed eguaglianza
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per cassazione in relazione alle diverse censure prospettate
richiamato nel primo motivo con riguardo alla dedotta violazione del principio di nomofilachia
richiamati per contestare la decisione sulla domanda subordinata di maggior compenso
richiamati per censurare la mancata compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La prededuzione del credito del professionista incaricato per l’accesso a una procedura di concordato preventivo presuppone la concreta apertura della procedura; se il concordato non viene aperto, il credito non è prededucibile.
- Il diniego della prededuzione non dipende dalle ragioni della mancata apertura del concordato: il principio vale anche quando la procedura inizialmente attivata sia poi rinunciata o dichiarata improcedibile.
- Il requisito decisivo per la prededuzione è il nesso di funzionalità concreta tra la prestazione professionale e gli obiettivi della procedura concorsuale; se tale procedura non si apre, il nesso viene meno.
- In sede di legittimità, la censura sulla decisione relativa alle spese non può trasformarsi in un sindacato sull’opportunità della compensazione, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo violazione del principio di non addossare le spese alla parte totalmente vittoriosa.
- La doglianza relativa a una domanda subordinata è inammissibile quando il ricorrente non abbia interesse concreto a far valere l’errore, perché la domanda principale è stata già accolta.
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