Cassazione Penale, Sentenza n. 8578/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilita' di Di Mauro per bancarotta fraudolenta documentale specifica: si contestava che l'imputato, in qualita' di amministratore della A&D Costruzioni s.r.l. (fallita il 24/06/2014), avesse occultato le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori. La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata prova del dolo specifico, richiamando il lungo lasso di tempo tra i fatti (2006-2007) e l'audizione (2014), l'inerzia della curatela e le dichiarazioni del dipendente incaricato delle scritture; (2) violazione di legge rispetto alla qualificazione del fatto come bancarotta documentale specifica invece che semplice; (3) violazione di legge in riferimento all'art. 62-bis c.p. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli (buona fede, impossibilita' di accesso ai locali, inerzia della curatela).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito circa il dolo specifico: la Corte territoriale aveva evidenziato falsita' e ritrattazione delle dichiarazioni rese al curatore, illogicita' delle giustificazioni fornite, l'irrilevanza di atti riferibili ad altro procedimento, l'entita' del passivo e la presenza di un patrimonio attivo non rinvenuto, con conseguente grave pregiudizio per i creditori. Il secondo motivo e' stato dichiarato manifestamente infondato alla luce delle stesse argomentazioni. Il terzo motivo e' stato ritenuto indeducibile: la Corte ha richiamato il principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivazione adeguata; la esclusione delle attenuanti da parte del giudice di merito e' stata considerata logicamente motivata in ragione della condotta mistificatrice dell'imputato. Il ricorso e' quindi rigettato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta documentale nelle due forme: occultamento/sottrazione/distruzione delle scritture (documentale specifica) e fraudolenta tenuta delle scritture (documentale generale). Per la forma di occultamento e' richiesto il dolo specifico finalizzato a recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione della gestione.
Regola la bancarotta semplice; punisce l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili anche se dovuta a negligenza, e quindi priva del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale specifica.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; il giudice di merito ha discrezionalita' nella graduazione della pena e deve motivare, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti presi in considerazione.
Richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e una motivazione che ne giustifichi l'applicazione, e che l'esclusione puo' essere adeguatamente motivata anche con l'indicazione delle ragioni del rigetto.
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale specifica e' necessario il dolo specifico finalizzato a danneggiare i creditori; questo dolo puo' essere desunto dal quadro probatorio complessivo (falsita', ritrattazioni, illogicita' delle giustificazioni, consistenza del passivo e mancata disponibilita' di attivi).
- Difficolta' di accesso ai locali, ritardi o presunta inerzia della curatela e dichiarazioni di dipendenti sono elementi di fatto che possono attenuare o spiegare la condotta, ma la loro valutazione e' prerogativa del giudice di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione se la motivazione e' coerente.
- La distinzione tra bancarotta documentale specifica e bancarotta semplice dipende dalla prova dell'intento: semplici imprecisioni od omissioni non escludono il dolo quando, nel loro insieme, risultano funzionali a una condotta occultativa.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena; la mancata concessione deve essere motivata, ma la valutazione e' discrezionale e non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicita'.
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito piuttosto che la valutazione di merito dei fatti o della credibilita' dei testimoni; per ottenere l'annullamento e' necessaria la dimostrazione di vizio di logica, incoerenza o carenza motivazionale.
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