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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8418/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione di legge: contraddizioni e incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa rese in tre diverse fasi (S.I.T. immediato, denuncia il giorno successivo, integrazione dopo due giorni) anche rispetto a quanto riferito da altro teste; presunta insufficiente valenza probatoria degli accertamenti dattiloscopici eseguiti non in contraddittorio e non corroborati da altri elementi; omessa considerazione che i precedenti penali sono datati e mancata valutazione di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

Il difensore ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 5 dicembre 2022. Per effetto della rinuncia rituale il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, avendo la Corte ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Poiché la decisione non ha determinato la remissione in libertà, è stata disposta la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del c.p.p. affinché si provveda secondo il comma 1-bis.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte non può procedere alla decisione di merito una volta intervenuta valida rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può disporre il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 94 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    comma 1-ter; richiamato comma 1-bis

    Se dalla decisione non deriva immediata remissione in libertà, il provvedimento va trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario affinché questi adempia quanto previsto per la gestione dell'esecuzione e degli eventuali effetti del provvedimento.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (modificato dall'art.16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. in legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    art. 23, comma 8 (procedimento scritto in Cassazione)

    La disciplina emergenziale ha previsto la possibilità di trattazione scritta in Cassazione; in mancanza di istanza di discussione orale le parti e il Procuratore generale depositano conclusioni scritte nei termini stabiliti.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso in Cassazione determina automaticamente l'inammissibilità: si perde la possibilità di ottenere un pronunciamento sul merito.
  • La dichiarata inammissibilità per rinuncia può comportare condanne alle spese e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; il difensore deve valutare attentamente l'opportunità della rinuncia.
  • Quando l'impugnazione riguarda misure cautelari, l'attenzione difensiva deve concentrarsi su elementi oggettivi e documentati: coerenza delle dichiarazioni, eventuali riscontri tecnici, circostanze personali del detenuto e proposte concrete di misure meno afflittive.
  • Differenze o incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente l'assenza di gravi indizi: la valutazione spetta al giudice di merito che può ritenere decisivi altri riscontri tecnici o indiziari.
  • Se una decisione di impugnazione non determina la liberazione, il provvedimento va comunicato all'istituto penitenziario per le esigenze esecutive previste dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  • In procedimenti in cui è ammessa la trattazione scritta (normativa emergenziale), l'assenza di richiesta di discussione orale comporta la risoluzione tramite conclusioni scritte depositate dalle parti e dal Procuratore generale.

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