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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23895/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bari alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 617-bis e 707 c.p. La precedente decisione di appello era stata annullata con rinvio solo sul punto della sospensione condizionale della pena, poiché il diniego originario era viziato da un errore di calcolo relativo al limite dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente negato il beneficio, ritenendo ostativi la precedente condanna per un reato contro il patrimonio e la condotta dell'imputato, sorpreso in compagnia di un pluripregiudicato e non collaborativo. Il ricorso per cassazione lamentava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato che la precedente condanna riguardava un furto commesso quattro anni prima e che la motivazione fosse contraddittoria rispetto alla pena applicata, coincidente con il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e di merito, e che il diniego della sospensione condizionale fosse congruamente motivato. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata coerente perché fondata non sulla gravità del fatto, ma sulla personalità dell'imputato e sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., valorizzando quelli ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 617-bis c.p.

    Norma incriminatrice indicata tra i reati contestati; nel testo non è svolta un'interpretazione specifica della fattispecie.

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice indicata tra i reati contestati; nel testo non è svolta un'interpretazione specifica della fattispecie.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato in relazione all'errore di calcolo che aveva viziato il precedente diniego della sospensione condizionale della pena.

  • art. 133 c.p.

    La concedibilità del beneficio va valutata considerando gli elementi indicati dalla norma, potendo il giudice selezionare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena il giudice può fondare il diniego su elementi attinenti alla personalità dell'imputato e non necessariamente sulla gravità del fatto contestato.
  • La valutazione di concedibilità del beneficio deve dare conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p., potendo il giudice indicare quelli ritenuti prevalenti in senso contrario alla concessione.
  • In sede di legittimità non è consentito devolvere censure meramente fattuali o generiche contro una motivazione che risulti congrua e logicamente coerente.
  • Non sussiste contraddittorietà logica tra l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale e il diniego della sospensione condizionale, quando quest'ultimo sia motivato da elementi negativi sulla personalità del reo.
  • Quando il rinvio concerne esclusivamente il beneficio della sospensione condizionale, il controllo della Corte di cassazione resta confinato alla correttezza e congruità della motivazione sul punto devoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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