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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32116/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni derivanti dal riconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; la relativa determinazione è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato logicamente e correttamente il diniego di ulteriori riduzioni, valorizzando la rilevanza dei permanenti effetti lesivi subiti dalla persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insussistente il dedotto vizio di motivazione e non sindacabile in sede di legittimità la richiesta di una nuova valutazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento prescrive inoltre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve essere esercitata nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri previsti dalla norma orientano la graduazione della pena e la motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni derivanti dal riconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
  • È inammissibile in cassazione la censura che si limiti a sollecitare una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di arbitrio o che la motivazione sia manifestamente illogica.
  • Una motivazione logicamente e giuridicamente corretta, fondata anche sulla rilevanza degli effetti lesivi permanenti subiti dalla persona offesa, è sufficiente a giustificare il diniego di ulteriori mitigazioni della pena.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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