Cassazione Penale, Ordinanza n. 07961/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente. Dal testo emerge che le doglianze miravano a ottenere una riduzione della pena attraverso una diversa valutazione della gravità del fatto e del bilanciamento delle circostanze, ma la Corte di appello aveva già motivato in modo sufficiente e non illogico sul punto, ritenendo la pena proporzionata alla gravità della condotta e non meritevole di ulteriori riduzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano dirette a sollecitare una rivalutazione non consentita in sede di legittimità del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive e valutazione della proporzionalità della pena rispetto alla gravità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione di merito sul riconoscimento o sul bilanciamento delle attenuanti generiche, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione realmente dedotto e dimostrato; non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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