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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14030/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato Noussairi per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2 e 493-ter c.p., sostenendo violazione di legge (artt. 81 e 99 c.p.) in quanto, nonostante il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la Corte di appello non avrebbe applicato l'aumento correlato alla recidiva e avrebbe determinato l'aumento per la continuazione senza rispettare il limite previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. (il ricorrente rilevava che alla data del fatto la recidiva era già stata riconosciuta sette volte).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena. Ha censurato la mancata applicazione dell'aumento per recidiva e l'errata determinazione dell'aumento per continuazione senza osservare l'art. 81, comma 4 c.p. Tuttavia la Corte ha chiarito che il limite minimo per l'aumento per continuazione (pari a un terzo) si applica solo quando la recidiva reiterata è stata riconosciuta con sentenza definitiva anteriore al momento della commissione dei reati. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo giudizio esclusivamente sul punto; l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevata l'applicabilità degli aumenti per recidiva e per continuazione; la Corte ha specificato che il limite minimo per l'aumento per continuazione (1/3) previsto dal comma 4 si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata riconosciuta con sentenza definitiva anteriore al fatto.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma delittuosa per la quale l'imputato è stato condannato; citata nella motivazione della sentenza di primo grado.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferita dal ricorrente tra le norme violate in relazione al calcolo della pena; la censura riguardava il corretto computo degli aumenti e l'applicazione delle norme dilazionanti/aggiuntive relative a precedenti condanne.

  • art. 8, comma 4 cod. pen.

    Citato dal ricorrente nella deduzione originaria (la Corte però si è espressa sul corretto riferimento all'art. 81, comma 4): la questione centrale riguarda il vincolo del termine e dell'effetto del riconoscimento della recidiva rispetto al momento del fatto.

Massime di principio

  • Se il giudice riconosce la recidiva reiterata, l'aumento di pena correlato deve essere calcolato e motivato; l'omissione può determinare l'annullamento della determinazione della pena.
  • Il limite minimo per l'aumento per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. (1/3) si applica soltanto quando la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto del processo.
  • Errori nel calcolo della pena che non intaccano la valutazione della responsabilità possono comportare l'annullamento limitato alla determinazione della pena, lasciando la condanna sostanziale irrevocabile e rinviando la determinazione della pena ad altro giudice/nuova composizione.
  • In sede di appello e di cassazione è importante che le parti specifichino e quantifichino le maggiorazioni (recidiva, continuazione) e che il giudice espliciti in motivazione come sono stati calcolati e sommati gli aumenti.
  • In casi analoghi la parte che ritenga errato il calcolo della pena può ottenere un rinvio solo per la riformulazione della pena, non per riaprire il giudizio di merito sulla colpevolezza, salvo che emergano vizi più gravi rispetto alla determinazione sanzionatoria.
  • La formula procedurale utile: verificare se il riconoscimento della recidiva è definitivo e anteriore ai fatti; in caso negativo il limite di cui all'art. 81, comma 4 non opera, mentre l'aumento per recidiva resta dovutamente applicabile e motivato.

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