Cassazione Penale, Sentenza n. 16064/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugna l'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata con sentenza del 22/09/2021, denunciando violazione di legge per mancata valutazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e per non aver detratto dalla pena la porzione gia' espia ta; contesta l'uso acritico di valutazioni non documentate dell'ente preposto che accusava scarsa collaborazione, nonostante i registri presenze non riportassero assenze.
La decisione
Il ricorso e' stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio. Ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione per aver ritenuto "inutilita'" della prestazione basandosi soltanto sulla prospettiva dell'ente, in contraddizione con i fogli firma che attestavano la presenza del condannato, e per non aver quantificato la parte di pena effettivamente scontata mediante il ragguaglio previsto dall'art. 58 D.Lgs. 28/08/2000, n.274, dovendo invece determinare e detrarre dalla pena originaria la quota corrispondente al periodo di lavoro realmente svolto.
Norme richiamate
art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Consente la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilita' e collega la revoca all'"effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'", autorizzando il giudice dell'esecuzione a valutare motivi, entita' e circostanze della violazione
art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274
Fornisce i criteri di ragguaglio per trasformare il periodo di lavoro effettivamente svolto nella parte di pena detentiva da sottrarre dalla pena complessiva in caso di revoca della sanzione sostitutiva
Massime di principio
- La revoca della sanzione sostitutiva non puo' fondarsi esclusivamente su valutazioni soggettive e non documentate dell'ente; il giudice deve valutare criticamente e motivare sulla base di elementi obiettivi (registri presenze, relazioni documentate).
- La valutazione dell'"utilita'" della prestazione deve considerare la finalita' risocializzante del lavoro di pubblica utilita', non solo la produttivita' o la corrispettivita' tipica del lavoro dipendente.
- Se la sanzione sostitutiva viene revocata il giudice deve determinare la parte di pena gia' effettivamente espunta e procedere al ragguaglio ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 274/2000 per calcolare la pena residua da ripristinare.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente l'entita' della violazione e l'effettiva limitazione della liberta' subita dal condannato; valutazioni generiche o contraddittorie rendono il provvedimento annullabile.
- La prova dell'inosservanza (ritardi, assenze ingiustificate, comportamento ostativo) deve risultare da documentazione chiara e coerente; la semplice lamentela di scarsa collaborazione non sostituisce tale prova.
- Evitare contraddizioni logiche: non e' ammissibile riconoscere la presenza continuativa del condannato e al contempo escludere ogni utilita' della prestazione senza adeguata spiegazione.
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