Cassazione Penale, Ordinanza n. 16029/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione solida, completa e non manifestamente illogica, idonea a rispondere ai rilievi difensivi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal Tribunale e la cui responsabilità era stata confermata dalla Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che li riteneva colpevoli di plurime violazioni del d.lgs. 74/2000. Hanno dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con i motivi di appello e avrebbe sostanzialmente recepito la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 27 Cost., lamentando una condanna fondata su una mera responsabilità di posizione, senza prova di effettivi atti di gestione dell'ente, che sarebbe in realtà riferibile a un terzo; 3) vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la Corte di appello aveva invece esaminato diffusamente le censure, ricostruito l'indagine, gli accertamenti sulle società coinvolte, le operazioni illecite e le fatture, escluso un mero ruolo di prestanome e motivato adeguatamente sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione dell'attenuante invocata.
Norme richiamate
Cornice normativa dei reati tributari contestati agli imputati; la sentenza non specifica gli articoli applicati, ma conferma la condanna per plurime condotte riconducibili al decreto legislativo.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per contestare una responsabilità penale fondata sulla sola posizione rivestita; la Corte esclude che la condanna sia stata pronunciata su tale base.
Invocato nel giudizio di merito per ottenere un'attenuante; la Corte di appello ne ha escluso la concessione con motivazione ritenuta congrua.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in affermazioni generiche e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è configurabile una responsabilità penale fondata sulla sola qualifica o posizione apicale se il giudice di merito ha individuato elementi concreti da cui desumere un ruolo effettivo, anche omissivo, nella gestione o nel controllo dell'ente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, in modo non apodittico, della gravità del fatto, della sistematicità delle condotte e dell'entità del danno o del profitto/evasa imposta.
- La mancata concessione di un'attenuante è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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