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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16029/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione solida, completa e non manifestamente illogica, idonea a rispondere ai rilievi difensivi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già condannati dal Tribunale e la cui responsabilità era stata confermata dalla Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che li riteneva colpevoli di plurime violazioni del d.lgs. 74/2000. Hanno dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con i motivi di appello e avrebbe sostanzialmente recepito la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 27 Cost., lamentando una condanna fondata su una mera responsabilità di posizione, senza prova di effettivi atti di gestione dell'ente, che sarebbe in realtà riferibile a un terzo; 3) vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la Corte di appello aveva invece esaminato diffusamente le censure, ricostruito l'indagine, gli accertamenti sulle società coinvolte, le operazioni illecite e le fatture, escluso un mero ruolo di prestanome e motivato adeguatamente sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione dell'attenuante invocata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Cornice normativa dei reati tributari contestati agli imputati; la sentenza non specifica gli articoli applicati, ma conferma la condanna per plurime condotte riconducibili al decreto legislativo.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare una responsabilità penale fondata sulla sola posizione rivestita; la Corte esclude che la condanna sia stata pronunciata su tale base.

  • art. 114 cod. pen.

    Invocato nel giudizio di merito per ottenere un'attenuante; la Corte di appello ne ha escluso la concessione con motivazione ritenuta congrua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in affermazioni generiche e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è configurabile una responsabilità penale fondata sulla sola qualifica o posizione apicale se il giudice di merito ha individuato elementi concreti da cui desumere un ruolo effettivo, anche omissivo, nella gestione o nel controllo dell'ente.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, in modo non apodittico, della gravità del fatto, della sistematicità delle condotte e dell'entità del danno o del profitto/evasa imposta.
  • La mancata concessione di un'attenuante è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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