Cassazione Penale, Ordinanza n. 40330/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun annullamento della decisione impugnata, che resta ferma nella parte in cui affermava la responsabilità dell'imputata per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza concerne il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un'imputata avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in tutte le sue forme, contestando l'apprezzamento delle prove e la conclusione di colpevolezza. La ricorrente sosteneva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali e riproponeva profili già dedotti in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in fatto, mirava a una nuova valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove, e reiterava doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, risultando così aspecifica e solo apparente. È stato inoltre richiamato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e immune da vizi, specie quanto alla disponibilità dell'assegno oggetto di falsificazione, alla falsità della firma, alla giustificazione ritenuta inattendibile sulla provenienza del titolo e agli indici di consapevolezza della provenienza illecita.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove, perché il sindacato della Cassazione non si estende alla rivalutazione di attendibilità e rilevanza del compendio probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca doglianze già dedotte in appello e già congruamente disattese dal giudice di merito, se privo di specificità e meramente apparente.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia spiegato in modo logico e coerente le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità, specie se valorizza elementi probatori convergenti e indici di consapevolezza della provenienza illecita del bene contestato.
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