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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07503/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per più episodi di cessione di stupefacenti in continuazione. Ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e ha censurato anche la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre le stesse doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi utilmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurime cessioni in un ampio arco temporale, a numerosi assuntori, con controllo del territorio, elementi indicativi di professionalità e abitualità incompatibili con l'ipotesi lieve.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano interamente reiterative e che la sentenza d'appello aveva motivato in modo specifico e congruo sulla non configurabilità dell'ipotesi lieve, sulla base della pluralità delle cessioni, della loro durata nel tempo, del numero degli acquirenti e del controllo del territorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata per i delitti di detenzione/cessione di stupefacenti contestati e confermati in sentenza

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi lieve invocata dal ricorrente, esclusa in concreto per la professionalità e abitualità della condotta

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, qui esclusa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera ripetizione delle doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta quando la condotta presenti caratteri di pluralità di cessioni, protrazione temporale, numero elevato di acquirenti e controllo del territorio, elementi che denotano professionalità e abitualità dell'agente.
  • La valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla configurabilità o meno dell'ipotesi lieve è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione specifica, completa e non manifestamente illogica.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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