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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35432/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l’unico motivo generico e privo di specificità, poiché non si confrontava realmente con le ragioni della Corte d’appello sul particolare disvalore della condotta. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione non riporta ulteriori statuizioni.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’11 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli, che lo aveva condannato per evasione (art. 385 c.p.). Con l’unico motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la condotta presentava particolare disvalore perché l’imputato era stato sorpreso a colloquiare con un pregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.);

    La norma individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'imputato fosse stato sorpreso a colloquiare con un pregiudicato, con ciò connotando di particolare disvalore la condotta tenuta;

    La censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva attribuito particolare disvalore alla condotta.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. senza confrontarsi effettivamente con le argomentazioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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