Sentenza del 06/02/2015 n. 2223 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’I.A.C.P. aveva impugnato due atti di contestazione relativi alla tardiva dichiarazione di nuova costruzione per 54 unità immobiliari nel Comune di Campobasso. Sosteneva che il termine per dichiarare decorresse dal rilascio del certificato di agibilità, anziché dall’ultimazione dei lavori, e contestava inoltre il calcolo delle sanzioni, chiedendo l’applicazione dei criteri del cumulo giuridico e della continuazione previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. La CTP di Campobasso aveva respinto i ricorsi riuniti; la CTR aveva confermato che le dichiarazioni erano tardive, ma aveva accolto la richiesta subordinata di rideterminare le sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha contestato l’applicabilità del cumulo giuridico, sostenendo che non ricorressero i presupposti del concorso o della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e compensato le spese. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione della CTR: la dichiarazione, presentata il 6 dicembre 2006 anziché entro il 31 gennaio 2006, riguardava 54 unità immobiliari e integrava più omissioni della stessa disposizione, riconducibili al concorso materiale omogeneo e al cumulo giuridico. La CTR aveva applicato la sanzione minima prevista dall’art. 1, comma 338, della legge 311/2004, aumentata nella misura stabilita dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997. La tardività era stata inoltre qualificata come violazione formale, poiché non risultavano pregiudicati i controlli né la determinazione della base imponibile o il versamento del tributo; tali circostanze erano idonee anche a escludere la punibilità ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997. La censura dell’Agenzia, diretta in sostanza a ottenere una diversa valutazione dei fatti, non denunciava correttamente una violazione di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 1
La CTR, avendo rilevato che la dichiarazione era stata presentata in data 06 dicembre 2006, anzichè il 31 gennaio 2006, ha ritenuto che, nel caso, la tardiva presentazione della dichiarazione di nuova costruzione, composta da n. 54 unità abitative, si fosse concretizzata in diverse violazioni formali della medesima disposizione, e sostanziasse un concorso materiale omogeneo, pur sempre riconducibile alla previsione dell'art. 12 citato.
La pluralità di omissioni relative a unità immobiliari diverse, pur consistendo in violazioni della stessa disposizione, può essere trattata secondo il cumulo giuridico. Nel caso concreto, la sanzione minima è stata aumentata nella misura prevista dall’art. 12, comma 1.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
Le denunciate violazioni, ciò stante, non possono ritenersi sussistenti, posto che risulta conforme a diritto ed improntato a ragionevolezza l'operato della CTR, che, in assenza di specifica contraria allegazione dell'Agenzia, ha considerato "violazione formale" la tardiva presentazione delle dichiarazioni, avuto riguardo al fatto che la contestata infrazione non aveva arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non aveva inciso sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo; circostanze, oltretutto, di per sè, idonee ad escludere la punibilità della condotta omissiva, giusto il disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis.
Una violazione formale che non ostacola l’attività di controllo e non incide sulla base imponibile o sul versamento del tributo può essere non punibile. Nel caso, l’Agenzia non aveva allegato elementi contrari alla qualificazione della tardività come violazione priva di tali effetti.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 338
Su tale presupposto, ha argomentato che alla contestata infrazione dovesse applicarsi la sanzione minima prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 338 - che ha aggiornato, elevandoli, gli importi minimi e massimi comminati, fra l'altro, per l'inadempimento all'obbligo di che trattasi, aumentata nella misura prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, cioè da un quarto al doppio.
La disposizione stabilisce gli importi sanzionatori applicabili all’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione di nuova costruzione; nel caso la CTR ha assunto come base la sanzione minima e vi ha applicato l’aumento previsto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997.
Massime di principio
- Quando più omissioni riguardano la stessa disposizione e sono riferite a più unità immobiliari, può trovare applicazione il cumulo giuridico, se la concreta fattispecie è ricondotta dal giudice al concorso materiale omogeneo; non è sufficiente escluderlo in astratto senza confrontarsi con gli accertamenti fattuali della decisione impugnata.
- La tardiva presentazione di una dichiarazione può essere qualificata come violazione formale se non pregiudica i controlli e non incide sulla base imponibile o sul versamento del tributo; in tali condizioni può operare l’esclusione della punibilità prevista dall’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.
- In Cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare un’errata interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma. Se la contestazione mira invece a rivalutare gli elementi concreti e le risultanze di causa, attiene al merito e non può essere presentata come violazione di legge.
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