Cassazione Penale, Sentenza n. 14252/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/02/2025 del Tribunale di Mantova con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute e l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 1, 2-sexies, del Codice della Strada. Il Procuratore Generale ha censurato la motivazione/valutazione del Tribunale su come le attenuanti generiche debbano essere ponderate rispetto all'aggravante contestata.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 186, comma 1, 2-sexies Cod. strada, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova in diversa persona fisica (nuova composizione). Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità, con conseguente mantenimento definitivo della pronuncia di colpevolezza fuori dalla parte annullata.
Norme richiamate
art. 186, comma 1, 2-sexies
La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'aggravante prevista da tale disposizione rispetto alle circostanze attenuanti generiche non fosse adeguatamente motivata o bilanciata e ha perciò disposto il rinvio per un nuovo giudizio di bilanciamento; l'applicazione dell'aggravante non è stata esclusa ma necessita di nuova valutazione del suo peso rispetto alle attenuanti.
Massime di principio
- Un annullamento parziale può riguardare solo la fase di determinazione della pena o il bilanciamento tra circostanze senza intaccare la declaratoria di responsabilità se questa è rimasta incontroversa.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti deve essere chiaramente motivato dal giudice: insufficiente motivazione può portare a annullamento e rinvio.
- Il rinvio disposto in "diversa persona fisica" indica la necessità di nuova composizione giudicante per garantire imparzialità o corretto esame del punto censurato.
- L'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità significa che sul piano sostanziale la colpevolezza è definitiva, mentre può essere riesaminata soltanto la determinazione della sanzione/quantificazione dell'effetto delle circostanze.
- In casi analoghi, chi impugna (anche il P.G.) ottiene successo se dimostra che il bilanciamento delle circostanze è carente sotto il profilo motivazionale o logico-giuridico, senza necessità di rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità.
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