Cassazione Penale, Sentenza n. 43072/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto consistente in una percezione decisiva erronea del contenuto dell'interrogatorio reso dal chiamante in correità Venditto Angelo il 27/6/2018, nonché violazione di legge e motivazione erronea in relazione all'art.192 c.p.p. Sostiene che Venditto non abbia mutato versione nel medesimo interrogatorio (come ritenuto dalla Corte territoriale) e che l'accertata inattendibilità della chiamata in correità travolgerebbe l'intero impianto probatorio. Il ricorso è proposto ex art.625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, dalla lettura degli atti allegati, Venditto si era effettivamente espresso in due interrogatori distinti (una versione di estraneità in sede di convalida e una successiva confessione dinanzi al P.M.), per cui non sussiste l'errore di fatto lamentato nei termini invocati. Inoltre la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non ha fondato l'attendibilità del chiamante unicamente sulla presunta modifica della versione nel medesimo interrogatorio, bensì su elementi ulteriori e corroboranti (la repentinità della resipiscenza del Venditto, la conversazione intercettata del 9/3/2018 n.218, il riscontro dell'impronta sul Kalashnikov), che privano la censura di carattere decisivo. Per tali ragioni il ricorso non rientra nel perimetro dell'art.625-bis c.p.p. e viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per errore di fatto in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le critiche del ricorrente esulassero dall'ambito applicativo dell'art.625-bis, essendo in realtà questioni di valutazione della prova e non un errore percettivo decisivo rientrante nella norma
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione sull'attendibilità della chiamata in correità; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme e non viziata quando fondata su elementi di riscontro estrinseco e sulla valutazione della repentinità della resipiscenza
Norma applicata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 in considerazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art.625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per evidenziare una svista percettiva decisiva e comprovabile negli atti: non sono ammissibili censure che si riducono a valutazioni sulla credibilità o sulla motivazione, a meno che non emerga un chiaro errore materiale nei documenti.
- Quando la decisione di merito si fonda su più elementi corroboranti (es. confessione/resipiscenza repentina, riscontri extracontestuali come intercettazioni o riscontri tecnici) la mera impugnazione di un singolo elemento non è sufficiente a dimostrare la decisività dell'errore e a rendere ammissibile il ricorso per errore di fatto.
- La credibilità della chiamata in correità viene valutata in base a criteri sia intrinseci (coerenza, repentinità della resipiscenza) sia estrinseci (conferme intercettative, riscontri tecnici come impronte): un giudice di legittimità verifica se la motivazione abbia tenuto conto di tali elementi o se sussistano vizi formali rilevanti.
- Le doglianze che riguardano la diversa interpretazione di interrogatori o la ricostruzione dei fatti in grado di merito rientrano, di regola, nella valutazione di fatto e non nell'errore percettivo ammesso in Cassazione; pertanto rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche per il ricorrente.
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