Cassazione Penale, Sentenza n. 46889/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 22/10/2021 che aveva rigettato il suo incidente di esecuzione. Con il procedimento di esecuzione contestava: a) la non esecutività della sentenza della Corte d'appello del 18/06/2020; b) la nullità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena del 04/05/2021; c) la nullità della notifica del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti; d) l'omessa comunicazione al difensore di fiducia della fissazione delle udienze (sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione), in particolare della presunta mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 10/03/2021; e) la mancata trasmissione all'esecuzione dell'istanza di misure alternative ex art. 665, comma 5, c.p.p.; deduceva che, per tali ragioni, avrebbe dovuto essere sospesa l'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tutte le censure prive dei requisiti di ammissibilità e manifestamente infondate: le nullità avverse alla sentenza di cognizione non possono essere dedotte in sede di esecuzione per negarne l'esecutività; le nullità relative al provvedimento di revoca della sospensione condizionale avrebbero dovuto essere impugnate nel relativo giudizio e la nomina del difensore di fiducia nel precedente giudizio di cognizione non opera automaticamente nel procedimento di esecuzione; le contestazioni sulle notificazioni e sulla fissazione dell'udienza erano generiche, aspecifiche e comunque eccepibili con il primo atto in sede esecutiva o mediante impugnazione del provvedimento adottato all'esito dell'udienza; non era dimostrata la sussistenza di un interesse attuale relativo a misure alternative. In conseguenza di tutto ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2011, Lovric, Rv. 280931 - 01
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'impossibilità, in sede di esecuzione, di far valere nullità emerse nel giudizio di cognizione per negare l'esecutività della sentenza
Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 (Cafarelli)
Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 Cafarelli, Rv. 279443
Principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia intervenuta in un giudizio di cognizione non ha effetto automatico nel successivo procedimento di esecuzione
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata come limite alle deduzioni tardive: condizioni per l'assunzione di determinati atti in sede di esecuzione devono essere specificate e rispettare i requisiti di legge; eccezioni relative vanno tempestivamente dedotte
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento all'istituto delle misure alternative e alle modalità di istanza: la mancata trasmissione dell'istanza va specificata e provata, e l'eventuale rilievo relativo avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto
Massime di principio
- In sede di esecuzione non è ordinario modo di procedere far valere nullità o vizi che attengono al giudizio di cognizione al fine di negare l'esecutività della sentenza: tali questioni vanno sollevate e decise nel relativo grado di cognizione.
- Le nullità di natura relativa devono essere eccepite tempestivamente con il primo atto di parte in sede di esecuzione; se non sollevate, possono essere dichiarate inammissibili.
- La nomina del difensore di fiducia nel procedimento di cognizione non si trasferisce automaticamente al procedimento di esecuzione: è necessaria una nomina specifica o altra forma di legittimazione processuale nel nuovo procedimento.
- Se si contesta la revoca della sospensione condizionale della pena, la via corretta è l'impugnazione del provvedimento di revoca nel relativo rito; non è efficace dedurla genericamente in un incidente di esecuzione per ottenere la non esecutività della sentenza.
- Le censure relative a notificazioni o fissazioni di udienze devono essere dettagliate e provate: deduzioni generiche e aspecifiche sono inammissibili.
- Per far valere l'interesse a ottenere misure alternative occorre dimostrare l'esistenza di un percorso attivo (istanze pendenti o motivi attuali); altrimenti manca la riconoscibilità dell'interesse ad agire.
- Ricorsi infondati o manifestamente abusivi in materia esecutiva possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende) se sussistono profili di colpa.
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