Cassazione Civile, Sentenza n. 05783/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Biopharma aveva citato Germed per la risoluzione di più contratti (cessione dossier e AIC per Amoxicillina+Clavulanico, contratti di produzione e fornitura per diversi antibiotici) per inadempimento e per il risarcimento dei danni. In primo grado e in appello furono quantificati danni complessivi; la Cassazione (sent. n.2125/2017) aveva parzialmente cassato la decisione di appello richiamando l'obbligo di tener conto, nel liquidare il danno da risoluzione, dell'effetto restitutorio (riacquisto della disponibilità del bene) e rimandato la valutazione al giudice di rinvio. In sede di rinvio la Corte d'appello ha limitato la cognizione alle voci oggetto di cassazione (cessione AIC Amoxicillina+Clavulanico e ordinativo benzilpenicilline), ha determinato il danno detraendo dal prezzo il valore del bene recuperato (AIC valutata in Euro 150.000,00) e ha liquidato la voce relativa alle benzilpenicilline in Euro 44.385,00 (44.385 confezioni a Euro 1,00), rigettando le altre istanze della ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato integralmente il ricorso di Germed Pharma. Ha ritenuto corretta la lettura della sentenza di cassazione n.2125/2017, affermando che il rinvio riguardava solo i capi espressamente accolti (terzo e sesto motivo) e che le altre voci di danno, relative a mancati profitti di produzione, erano passate in giudicato. Ha confermato che il danno da risoluzione deve essere determinato al netto di quanto conseguito dalla parte adempiente per effetto della pronuncia di risoluzione (es. riacquisto dell'AIC) e che la Corte territoriale ha legittimamente detratto dal prezzo il valore dell'AIC, avendo tale valore stato indicato dalla stessa debitrice. Ha altresì ritenuto legittima la liquidazione della voce relativa alle confezioni non ritirate sulla base della presumibile mancanza di valore commerciale e del prezzo contrattuale. Conseguenze pratiche: ricorso rigettato; Germed condannata alle spese di giudizio di cassazione (liquidate in euro 18.000,00 oltre esborsi e rimborsi).
Norme richiamate
la sentenza ha richiamato che il danno deve corrispondere al pregiudizio subito dalla parte adempiente al netto di quanto conseguito in conseguenza dell'effetto ripristinatorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione
la Corte ha applicato l'art.1453 nella prospettiva che, a seguito della risoluzione, il danno va liquidato tenendo conto del riacquisto della disponibilità del bene da parte del venditore; dunque non può essere liquidato l'intero prezzo pattuito se il venditore ha recuperato il bene o benefici patrimoniali derivanti dalla risoluzione
la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata
la Corte ha richiamato il principio per affermare che l'effetto espansivo della cassazione parziale opera solo se i capi non impugnati sono necessariamente collegati a quelli cassati; nel caso concreto le distinte voci di danno erano autonome e la cassazione ha riguardato solo i capi espressamente motivati
il ricorso per cassazione è fondato sui motivi tassativi indicati dall'art.360; la sentenza analizza e rigetta le censure formulate ex art.360 co.1 nn.3 e 4 (violazione di legge e vizio di motivazione) e co.1 n.4 (violazione delle norme processuali)
la Corte ha valutato le censure di legittimità ammesse dall'art.360 e le ha ritenute infondate, confermando la corretta applicazione dei principi di legge da parte del giudice del rinvio
principio della quantificazione del danno (art. 1223 cod. civ. e correlati)
la sentenza richiama che deve essere escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza e che il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto
la misura del danno richiede valutazione concreta del pregiudizio effettivo, dedotto il valore dei benefici recuperati e tenuto conto dell'onere di mitigazione del danno da parte della vittima
Massime di principio
- Se la Cassazione cassa parzialmente una sentenza motivando il motivo accolto, il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare solo le questioni espressamente indicate dalla Cassazione; non sempre la cassazione parziale estende la riapertura a tutte le domande originarie.
- Nel calcolo del danno conseguente alla risoluzione di un contratto, il criterio corretto è liquidare il pregiudizio netto: va detratto quanto la parte non inadempiente ha comunque ottenuto per effetto della risoluzione (es. riacquisto del bene o altri benefici patrimoniali), così da non porla in una posizione di 'maggior favore' rispetto all'adempimento.
- Voci di danno riferite a mancati profitti o a perdite di guadagno derivanti da produzione non effettuata possono essere autonome rispetto al danno patrimoniale pari al prezzo di cessione; la loro autonomia può impedire che una cassazione parziale estenda i suoi effetti a tutte le voci.
- Documenti prodotti tardivamente possono essere dichiarati inammissibili, ma il giudice di merito può comunque valutare la situazione ricorrendo a nozioni di comune esperienza e alle risultanze istruttorie; l'uso di tali nozioni rientra nell'apprezzamento del giudice e non è facilmente sindacabile in cassazione se motivato.
- La semplice somma delle diverse voci di danno nel dispositivo di una sentenza non impedisce che, in motivazione, quelle voci siano state determinate autonomamente; pertanto l'eventuale cassazione parziale può riguardare solo alcune di esse se così motivato.
- Se la parte che chiede la liquidazione del danno non proponga prove tempestive su alcuni aspetti (es. effettivo valore commerciale di produzioni non ritirate), il giudice può valorizzare le allegazioni della controparte e la comune esperienza per definire la portata del pregiudizio.
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