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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32168/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una medica che aveva frequentato, tra gli anni accademici 1985/1986 e 1987/1988, la scuola di specializzazione triennale in "Psicologia ad indirizzo medico" presso un'università pubblica, senza percepire alcuna remunerazione. Ella ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da ritardata attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la specializzazione non fosse compresa negli elenchi comunitari. In appello, la decisione è stata riformata sulla base dell'assunto che la specializzazione in psicologia medica fosse equipollente a quella in psichiatria, inclusa negli elenchi, e che il d.m. 30 gennaio 1998 avesse natura ricognitiva di un giudizio tecnico-scientifico di equipollenza. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 257/1991, del d.m. 30 gennaio 1998 e della direttiva 82/76/CEE, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto l'equipollenza sulla base di un decreto successivo e richiamando precedenti relativi ad altra specializzazione. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di una delle rationes decidendi e per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., eccezioni disattese dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della medica. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito, mentre ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione, con limitazione alle spese prenotate a debito perché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione

    È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata respinta perché la censura investiva il ragionamento giuridico della sentenza e non richiedeva il richiamo a documenti diversi dalla decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.lgs. n. 257/1991

    Richiamato come fonte regolatrice del compenso ai medici specializzandi e del rapporto con le direttive comunitarie.

  • D.M. 30 gennaio 1998

    È stato ritenuto non decisivo ai fini del diritto al compenso, perché successivo alla frequenza del corso e non idoneo da solo a dimostrare l'equipollenza in concreto.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Richiamata quale direttiva comunitaria che imponeva agli Stati membri una adeguata remunerazione per i medici specializzandi.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Indicata, insieme alla direttiva 75/363/CEE, come direttiva richiamata dalla normativa comunitaria in materia di specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Indicata tra le direttive comunitarie richiamate nella ricostruzione della disciplina europea.

Massime di principio

  • Ai fini del diritto del medico specializzando all'indennizzo per mancata o tardiva attuazione delle direttive europee, l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari, oppure la sua equipollenza sostanziale a specializzazioni ivi comprese, costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegato e, se contestato o necessario, provato dall'attore.
  • L'equipollenza non può essere affermata in modo meramente nominale o sulla base del solo richiamo a decreti ministeriali successivi: occorre un accertamento concreto della coincidenza sostanziale tra il corso seguito e una specializzazione prevista dalle direttive, verificando contenuti, materie, durata e attività pratiche.
  • I decreti ministeriali sopravvenuti che individuano o riconoscono equipollenze non hanno, di per sé, efficacia retroattiva idonea a fondare automaticamente il diritto al compenso per periodi di frequenza anteriori; essi possono essere considerati solo come indizi o supporti di un accertamento in concreto, non come fonte decisiva del diritto.
  • La mancanza di un'espressa eccezione della parte convenuta non esonera il giudice dal verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, quando tali elementi siano necessari per la decisione.
  • In sede di legittimità, la sentenza che riconosca il compenso al medico specializzando senza un congruo accertamento fattuale dell'equipollenza incorre in errore di sussunzione ed è cassabile; se non servono ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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