Cassazione Penale, Sentenza n. 27636/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello del 02/07/2024 che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per la residua parte del reato di cui al capo B) (violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, contestata per il fatto del 6 dicembre 2013), denunciando: (i) violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché il reato del 6/12/2013 non sarebbe descritto nel capo d'imputazione e/o non commesso o prescritto; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione perché il reato non sarebbe stato accertato; (iii) violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. relativa all'utilizzabilità del verbale di constatazione della Guardia di Finanza; infine richiesta di correzione di un errore materiale nella data (6/12/2023 anziché 6/12/2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile perché in parte nuovo rispetto a quanto dedotto in appello e, quanto alla eccezione di prescrizione, generico e non efficacemente confutato (in motivazione risultava una sospensione della prescrizione di 398 giorni che spostava la scadenza al 8/01/2025). I motivi relativi all'accertamento e all'utilizzabilità della prova sono infondati: la Corte ricorda che il verbale della Guardia di Finanza costituisce prova documentale, ma le parti redatte dopo l'emersione di indizi di reato sono utilizzabili solo se rispettano le modalità dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; per contestare ciò è necessaria una specifica indicazione dei fatti che dimostrino il passaggio da attività ispettiva a investigativa, allegazione non fornita. La richiesta di correzione della data è preclusa dalla inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 130, comma 1, secondo periodo. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e a versare una somma a titolo di riparto equitativo determinata (nella parte di testo fornita indicata come "euro 3" in modo incompleto).
Norme richiamate
Norma sostanziale cui si riferisce il capo B) (violazione fiscale contestata per il fatto del 6/12/2013); la Corte non ha annullato la condanna su questo capo, limitandosi a verificare questioni di procedura e di prescrizione.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiede che, per ritenere utilizzabile la parte del verbale redatta dopo l'emersione di indizi di reato, il ricorrente specifichi i fatti che dimostrano il passaggio dall'attività ispettiva a quella investigativa; la mera enunciazione della violazione non è sufficiente.
art. 130, comma 1, secondo periodo cod. proc. pen.
Stabilisce limiti alla possibilità della Corte di Cassazione di correggere errori materiali quando il ricorso è inammissibile; pertanto la richiesta di correzione della data non è stata accolta.
Prevede che il ricorrente dichiarato inammissibile sia tenuto al pagamento delle spese del procedimento; applicato dalla Corte nei confronti dell'istante.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso: in mancanza di tal colpa la Corte può disporre un versamento equitativo anziché sanzionatorio.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024 (Gobbo)
Citata a supporto del principio secondo cui il verbale della Guardia di Finanza è prova documentale anche verso soggetti non destinatari della verifica fiscale, salvo i limiti imposti dall'art. 220 disp. att.
Massime di principio
- Non è consentito in Cassazione proporre motivi nuovi che non siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio: tali censure sono inammissibili.
- Per contestare la prescrizione occorre confrontare e confutare specificamente i conteggi e le sospensioni indicati nella motivazione della sentenza; eccezioni generiche sono inefficaci.
- I verbali della Guardia di Finanza hanno valore di prova documentale, ma le parti redatte dopo l'emersione di indizi di reato sono utilizzabili solo se è dimostrabile che le formalità richieste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. sono state rispettate; chi deduce la nullità deve indicare fatti concreti che provino il passaggio da attività ispettiva a investigativa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non può correggere errori materiali nel testo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 130, comma 1, secondo periodo.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta in genere l'onere di sostenere le spese processuali e può comportare il versamento, in via equitativa, di una somma a titolo di contribuzione, salvo che non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso.
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