Cassazione Penale, Sentenza n. 17024/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di un ciclomotore, deducendo: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'identificazione quale possessore del mezzo, lamentando in particolare che non furono acquisite le videoriprese visionate dagli addetti alla sicurezza e che il rinvenimento di generi alimentari nel sottosella non prova la riconducibilità agli oggetti rubati; il ricorrente inoltre sostiene di non essere stato trovato in possesso delle chiavi. (2) illegittima utilizzazione di dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, non sottoscritte e non verbalizzate. (3) mancata concessione dell'attenuante prevista (richiamata nel ricorso come art. 6/18, comma secondo, cod.pen.) per il modesto valore del bene e per la restituzione alla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (1) la responsabilità è stata adeguatamente motivata sulla base della testimonianza del sorvegliante del supermercato, riscontrata dal rinvenimento nel ciclomotore di generi alimentari poco prima rubati e dall'ammissione del ricorrente in altro procedimento; la scelta del rito abbreviato limita la sindacabilità delle critiche sulla acquisizione delle videoriprese e sulla valutazione di merito. (2) l'eccezione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee è assorbita perché la condanna non si è fondata su quelle dichiarazioni. (3) l'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod.pen. è stata esclusa correggendo che il ciclomotore aveva valore non modesto e che il mezzo era stato usato per commettere altro reato da soggetto pluripregiudicato; la motivazione è ritenuta logico-giuridicamente corretta. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 648, comma secondo, cod.pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi attenuata perché il ciclomotore aveva valore non modesto e vi erano circostanze di contesto (uso del mezzo per altri reati da parte di soggetto pluripregiudicato) che escludono l'attenuazione.
La Corte ha richiamato gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena e delle circostanze di cui all'art. 133 cod.pen., utilizzandoli per escludere l'attenuante richiesta dal ricorrente.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato limita la possibilità, in sede di Cassazione, di contestare la valutazione di merito sulle prove e sulle acquisizioni istruttorie non impugnate specificamente.
- La testimonianza oculare di addetti alla sicurezza può essere valutata come prova idonea per l'identificazione del possessore di un bene rubato, anche in assenza dell'acquisizione formale delle riprese video, se esistono elementi di riscontro (es. rinvenimento di beni rubati e ammissioni in altro procedimento).
- Dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza non sono necessariamente decisive: l'eccezione di inutilizzabilità non supera la prova quando la condanna si fonda su altre fonti probatorie robuste.
- L'attenuante prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen. richiede valutazione del valore del bene e delle circostanze di contesto; pertanto il recupero o la restituzione del bene non basta di per sé a giustificare l'attenuante se il bene ha valore non modesto o se il mezzo è stato usato per altri reati da parte di soggetti con precedenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può essere accompagnata da una sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle Ammende) commisurata al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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