Cassazione Civile, Sentenza n. 31672/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato infondato il gravame avverso la liquidazione delle spese di giudizio disposta dal Giudice di Pace, in particolare per la riduzione delle spese al di sotto dei valori minimi e medi indicati dal D.M. n.55/2014; la ricorrente deduceva violazione dell'art.4 del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, sostenendo l'inderogabilità dei minimi tariffari e chiedendo altresì il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha ritenuto che le modifiche apportate dal D.M. n.37/2018 (e la successiva giurisprudenza consolidata) rendono inderogabili i minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di pattuizioni. Ha altresì riconosciuto il compenso per la fase istruttoria anche nel giudizio documentale. Ha liquidato le spese: primo grado €671,00 oltre spese generali; grado d'appello €354,00 oltre spese generali; giudizio di legittimità €500,00 compensi più €100,00 esborsi (e ulteriori voci come da dispositivo)
Norme richiamate
Fissava i parametri per la liquidazione degli onorari; la Corte interpreta il quadro normativo alla luce delle modifiche successive come volto a stabilire limiti tariffari applicabili in sede di liquidazione giudiziale
modifica art. 4 D.M. n.55/2014; entrato in vigore il 27.04.2018
Ha eliminato l'espressione "di regola" rispetto alla riduzione dei compensi, riducendo la discrezionalità del giudice e determinando, secondo la Corte, l'inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di pattuizione
Ulteriore intervento sui parametri che ha comunque confermato l'impianto interpretativo secondo cui i minimi restano inderogabili in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione
Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto (vizio di motivazione/errata applicazione della norma regolatrice della liquidazione)
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - C-427/16 e C-428/16 (CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International)
La CGUE ha esaminato i limiti di una normativa che impone minimi tariffari, sottolineando che tale normativa può incidere sulla concorrenza (art.101 TFUE) e rimettendo al giudice nazionale la valutazione della necessità e proporzionalità della restrizione
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - C-438/22 (Emakaunt BG EOOD c. Armeets AD)
Ha ribadito l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare norme incompatibili con l'art.101 TFUE, ma ha anche precisato che il giudice deve valutare il contesto economico e giuridico per verificare l'eventuale incompatibilità; nel sistema italiano la disciplina tariffaria ministeriale e il controllo statale giustificano la legittimità dei minimi
Massime di principio
- In assenza di un accordo tra parti, i minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali (D.M. n.55/2014 come modificato) devono essere considerati inderogabili in sede di liquidazione giudiziale: il giudice non può liquidare al di sotto dei minimi stabiliti
- La modifica introdotta dal D.M. n.37/2018 (rimozione di "di regola") ha ridotto la discrezionalità del giudice e consolidato l'orientamento verso l'inderogabilità dei minimi
- Il compenso per la "fase istruttoria" è dovuto anche quando il processo è meramente documentale: la voce viene computata nella fase "istruttoria e/o di trattazione" e può essere riconosciuta anche se l'attività si è svolta in forma documentale
- Le parti possono comunque pattuire un compenso diverso dalle tariffe: l'inderogabilità si applica solo in assenza di pattuizioni (o in caso di liquidazione in danno della parte soccombente)
- Sotto il profilo del diritto dell'UE, una norma che fissi minimi può essere disapplicata solo se il giudice nazionale, valutato il contesto economico e giuridico, la ritenga incompatibile con l'art.101 TFUE; nel sistema italiano la presenza di atti amministrativi statali (decreti ministeriali) e di controlli pubblici rafforza la legittimità dei minimi
- In contenziosi analoghi, il ricorrente dovrebbe richiamare la giurisprudenza di legittimità che dichiara l'inderogabilità dei minimi e chiedere espressamente il riconoscimento della fase istruttoria nelle liquidazioni
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