Cassazione Penale, Ordinanza n. 04660/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità è rimasta ferma, poiché la censura proposta non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per avere messo a disposizione dei correi la propria carta ricaricabile, così consentendo l'ottenimento dell'ingiusto profitto. Con un unico motivo contestava la motivazione del giudizio di responsabilità e, in particolare, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come di lieve entità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non era consentita in sede di legittimità perché non risultava dedotta specificamente come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre il ricorso non contestava adeguatamente l'eventuale incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa del reato contestato; dalla sentenza emerge solo che la ricorrente è stata ritenuta responsabile per aver concorso nella messa a disposizione della carta ricaricabile ai correi, senza ulteriore specificazione della fattispecie sostanziale.
La difesa invocava la particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha rilevato che la relativa doglianza non era deducibile in cassazione se non previamente proposta in appello.
La Corte lo applica come preclusione processuale: il motivo non dedotto specificamente in appello non può essere introdotto per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Norma implicitamente applicata nella condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove che non risultino specificamente dedotte con i motivi di appello, quando la legge prevede la relativa preclusione a pena di inammissibilità.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito; se non è stata dedotta in appello, non può costituire valido motivo di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso si limita a contestare in modo generico la motivazione sulla responsabilità senza confrontarsi con la preclusione processuale e con il contenuto della sentenza impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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