Cassazione Penale, Ordinanza n. 23059/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile, ritenendo il contributo offerto non tale da giustificarla.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 maggio 2024. Dai dati disponibili emerge che la vicenda attiene a condotte contestate come violenza privata e/o minaccia, poiché la parte civile ha chiesto la condanna per i reati previsti dagli artt. 392 e 393 c.p. I ricorrenti hanno dedotto motivi relativi al giudizio di responsabilità, al comportamento della persona offesa, alla valutazione delle prove, alla pretesa sussistenza di una scriminante e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, in parte, riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, per il resto, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come una delle fattispecie oggetto della richiesta di condanna formulata dalla parte civile; il testo non consente di ricostruire in modo più specifico il contenuto applicativo della norma in sentenza
richiamato come una delle fattispecie oggetto della richiesta di condanna formulata dalla parte civile; il testo non consente di ricostruire in modo più specifico il contenuto applicativo della norma in sentenza
invocato dai ricorrenti come causa di non punibilità; la Corte non ne esamina il merito, ritenendo la censura inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto il pretesto di contestare la responsabilità o il trattamento giuridico del fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La deduzione di una scriminante o della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da censure specifiche e puntualmente correlate alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, la doglianza è generica e non scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal provvedimento.
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