Cassazione Penale, Ordinanza n. 11886/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Macerata con la quale gli era stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte rileva però che, nel rito applicato, il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; non sono invece deducibili errori valutativi non evidenti dal testo. Nel caso concreto la censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non emergono errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile la censura sull'erronea qualificazione giuridica perché non rientrante nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque non sorretta da un errore evidente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamati come base del rito applicato, cioè il patteggiamento; il ricorso investe una sentenza di applicazione della pena su richiesta
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
legge n. 103 del 23 giugno 2017
indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso in modo restrittivo: la contestazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e manifestamente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione.
- Non è consentito trasformare in vizio denunciabile in cassazione una diversa lettura valutativa dei fatti o della loro qualificazione giuridica quando l'errore non emerga in modo evidente dal testo della sentenza o del capo di imputazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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