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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14364/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di primo grado per reati di usura ed estorsione (entrambi) e truffa aggravata (solo Santovito). Cosmai deduce l'erronea dichiarazione di inammissibilita dell'appello per omesso deposito della dichiarazione di elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p., rilevando che era sottoposto agli arresti domiciliari e che la notifica era comunque avvenuta. Santovito censura la sentenza per carenze e genericita della motivazione quanto alla responsabilita e per eccesso sanzionatorio, chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e una pena nei minimi edittali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso di Cosmai: rispetto alla declaratoria di inammissibilita per omesso deposito della elezione di domicilio la Corte ha ritenuto che, per i provvedimenti pronunciati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, la causa di inammissibilita prevista dall'art. 581, comma 1-ter non operi quando l'appellante sia sottoposto a detenzione domiciliare (anche se per altra causa); ha quindi annullato in parte la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per il proseguo. Il ricorso di Santovito è stato dichiarato inammissibile per genericità e vaghezza del motivo; Santovito è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è respinta rispetto a Santovito; per Cosmai la sorte delle spese della parte civile sarà decisa dopo il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1-ter c.p.p.

    La Corte interpreta la norma alla luce delle garanzie dell'accesso alla giustizia: non può applicarsi in modo formale nei confronti di chi è sottoposto a regime detentivo domiciliare, estendendo a tale situazione la tutela già riconosciuta al detenuto in carcere, onde evitare pregiudizio all'accesso al rimedio cautelare/giudiziario.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e) e art. 591, art. 616 c.p.p.

    Richiamati come parametri di censura (vizi di motivazione, violazione di norma e criterio di ammissibilita). La sentenza ricorda che i motivi in cassazione devono essere specifici e non meramente formali o generici, pena l'inammissibilita.

  • d.lgs. n.150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto l'art. 581 comma 1-ter; la Corte valuta l'applicazione della disposizione alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore e la compatibilita con i diritti convenzionali.

  • Cedu art. 6 e giurisprudenza Corte EDU (Reichman e Henrioud)

    Usata come parametro interpretativo per sostenere il principio dell'accesso effettivo alla giustizia e per evitare eccessivi formalismi che possano compromettere l'equilibrio del procedimento e i diritti del detenuto/ristretto domiciliario.

  • Sezioni Unite, sent. n.12778/2020

    Richiamata per il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio; la Corte estende tale ragionamento all'imputato sottoposto a detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Se l'appellante è sottoposto a detenzione domiciliare, l'omesso deposito della dichiarazione di elezione di domicilio ex art. 581 c.1-ter c.p.p. non deve automaticamente determinare l'inammissibilità dell'appello: il giudice deve tener conto delle ragioni di equità e del diritto di accesso alla giustizia.
  • La posizione processuale del ristretto agli arresti domiciliari va assimilata, ai fini delle cautele procedurali, a quella del detenuto in carcere; le regole che tutelano l'effettività delle notifiche e dell'accesso ai rimedi valgono quindi anche per gli arresti domiciliari.
  • I motivi in Cassazione devono essere specifici, indicare le norme ritenute violate e spiegare concretamente il nesso con il caso: deduzioni generiche o formule di stile determinano l'inammissibilità del ricorso e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende).
  • Se l'appellante rinuncia in appello a tutti i motivi relativi alla responsabilità e contesta solo il trattamento sanzionatorio, la parte civile, non avendo interesse a difendere l'accertamento della responsabilità, potrebbe non avere titolo alla rifusione delle spese per il grado successivo se dall'eventuale accoglimento non può derivarle pregiudizio.
  • Nel vaglio di nuove norme o formalismi procedurali introdotti di recente, il giudice deve verificarne la compatibilità con gli obblighi convenzionali (Cedu) ed evitare interpretazioni che producano esclusioni sproporzionate dall'accesso ai rimedi.

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