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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26047/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il mancato assolvimento dell'imposta unica su concorsi e pronostici, con contestazione anche di sanzioni e interessi, in relazione a operazioni di raccolta scommesse svoltesi negli anni 2013 e 2014. In primo grado la domanda della società contribuente era stata accolta solo in parte, con annullamento delle sanzioni per asserite obiettive condizioni di incertezza normativa e conferma del resto dell'atto. In appello la decisione veniva confermata. L'amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sul motivo di appello incidentale con cui aveva censurato proprio la statuizione di annullamento delle sanzioni. La Corte ha rilevato che il motivo era specificamente autosufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e ha ritenuto effettiva l'omissione di pronuncia. Ha poi applicato l'orientamento secondo cui, in presenza di una questione di puro diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. per ragioni di economia processuale. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata in materia di imposta unica sulle scommesse, ha affermato che per le annualità 2013 e 2014, essendo già in vigore la legge interpretativa n. 220 del 2010, non sussisteva alcuna obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente, dichiarando dovute le sanzioni applicate con l'atto impositivo. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, in considerazione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta, e ha condannato la società intimata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per nullità della sentenza per error in procedendo, qui per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è ravvisata nell'omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo di appello incidentale proposto dall'amministrazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione degli atti e dei motivi richiamati; la Corte rileva che tale onere è stato assolto.

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in presenza di una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito senza rinvio per ragioni di economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per giustificare la decisione nel merito.

  • l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lettera b)

    norma interpretativa ritenuta applicabile anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; nel periodo 2013-2014 escludeva l'incertezza normativa invocata per le sanzioni.

  • sentenza Corte cost. n. 27 del 2018

    richiamata per il solo effetto di escludere l'assoggettamento ad imposta delle sole ricevitorie per annualità antecedenti al 2011.

  • sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    richiamata nel quadro dell'interpretazione complessiva del sistema dell'imposta unica sulle scommesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito omette di pronunciare su uno specifico motivo di impugnazione, la parte può dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., purché il motivo sia puntualmente indicato nel ricorso per cassazione.
  • Se la questione devoluta è solo di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, per economia processuale e ragionevole durata del processo, cassare e decidere nel merito senza rinvio.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, per le annualità successive alla legge interpretativa del 2010 non può essere invocata l'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni.
  • La legge interpretativa che chiarisce la disciplina tributaria opera anche rispetto a rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, se il periodo d'imposta contestato ricade dopo la sua efficacia chiarificatrice.
  • La sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia tributaria può escludere l'incertezza normativa obiettiva rilevante ai fini dell'esonero dalle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSanzioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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