Cassazione Civile, Sentenza n. 32717/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva parzialmente accolto l'appello di Amaie condannando in solido Asperience e Gruppo Formula al risarcimento dei danni per gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto di appalto (13/9/1999) per la fornitura di un sistema informatico di bollettazione. La ricorrente deduceva, tra vari motivi, che le responsabilità derivassero da genericità/deficienze delle specifiche fornite da Amaie (richiamando il d.lgs. n.158/1995), violazioni del contraddittorio nella CTU, errori di valutazione delle prove e delle presunzioni (art. 2729 c.c.), omissione di pronunce su eccezioni contrattuali e norme del capitolato (penali, deposito cauzionale), erronea liquidazione di voci di danno (lavoro interinale, interessi bancari, interessi alla Cassa conguagli, danno d'immagine), e infine contestava l'ammissibilità dell'intervento di Gruppo Formula.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di ricorso (in gran parte ritenuti infondati o inammissibili) e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Genova. In particolare la Corte d'appello aveva accertato che le carenze e i malfunzionamenti erano attribuibili all'appaltatore (Akros/Asperience) e non a vizi del capitolato; aveva ritenuto provati il nesso causale tra inadempimento e maggiori costi (lavoro interinale, interessi bancari, interessi alla Cassa conguagli) e il danno d'immagine, liquidato equitativamente in euro 30.000. Conseguentemente la Corte d'appello aveva condannato Asperience S.p.A. e Gruppo Formula S.p.A., in solido, a favore di Amaie S.p.A. al risarcimento complessivo di euro 894.030,00 oltre interessi legali; aveva altresì respinto l'appello incidentale di Asperience e condannato Asperience al pagamento in favore di Gruppo Formula di euro 185.098,15 oltre IVA e interessi, nonché al rimborso di quanto Gruppo Formula avesse dovuto corrispondere ad Amaie. La Cassazione ha condiviso le valutazioni di merito (evidenze peritali, testimonianze, corretto uso di presunzioni e criteri equitativi) e ha rigettato il ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 158/1995
Il decreto è rilevante per la fase di gara e predisposizione del capitolato (procedura di aggiudicazione) e non regola i rapporti contrattuali successivi all'esecuzione dell'appalto; quindi non imponeva in radice una diversa ripartizione di responsabilità in sede di esecuzione.
Richiamato come principio generale: l'appaltatore deve operare con diligenza qualificata e a regola d'arte, controllando nei limiti delle proprie cognizioni la bontà del progetto e delle istruzioni del committente.
Regola la valutazione del risarcimento e l'eventuale deduzione di una diversa condotta idonea a mitigare il danno (onere di allegazione e prova per chi invoca la riduzione del danno).
Principio di regolarità causale: si risarciscono le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; la Corte ha individuato collegamenti causali diretti tra inadempimento e voci di danno liquidate.
Riferito in relazione ai criteri di liquidazione del danno, ma la Corte ha ritenuto motivata la quantificazione equitativa del danno all'immagine.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto assolta la prova del nesso causale mediante documenti, testimonianze e presunzioni gravi, precise e concordanti.
Norma sulle presunzioni: la Corte ha valutato le presunzioni (convergenza degli indizi) come "gravi, precise e concordanti" per inferire il nesso causale tra mancata fatturazione e indebitamento bancario.
Limiti alla prova testimoniale dei contratti: la Corte ha distinto e ammesso la testimonianza per fatti 'aliunde percepti' (pagamenti verso terzi) che non sono prove del debito contrattuale principale.
Richiamata in rapporto alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha applicato i criteri di gravità, precisione e concordanza.
Principio di libertà della prova: la Corte ha ritenuto corretto l'esame delle prove ricevute, non ravvisando travisamenti o violazioni.
Norme sul conferimento dell'incarico al consulente tecnico e sul contraddittorio nella CTU: la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio e inammissibile la nullità dedotta.
Disciplina dell'intervento del terzo: la Corte d'appello ha correttamente ammesso l'intervento di Gruppo Formula perché la sua domanda era connessa all'oggetto sostanziale del processo e l'interesse del terzo era idoneo al simultaneus processus.
Obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande: la Cassazione ha ritenuto inammissibili come nuove le questioni contrattuali sollevate tardivamente, per le quali non scatta l'obbligo di pronuncia.
Norma di legittimità: motivi di cassazione valutati dalla Corte e, nella maggior parte, ritenuti infondati o inammissibili.
Richiamati per la disciplina delle memorie e delle conclusioni in primo e secondo grado; la Cassazione ha valutato l'ammissibilità delle questioni introdotte in tale sede.
r.d. n. 350/1895, artt. 27 e 34; legge n. 2248/1865, art. 340 (All. E/F)
Normativa sui lavori pubblici citata dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto non pertinente la richiamata disciplina sostanziale sui lavori pubblici rispetto alla domanda di risarcimento fondata sui generali principi di responsabilità contrattuale.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte e con diligenza qualificata (art. 1176 c.c.); pertanto la genericità parziale delle specifiche fornite dal committente non esonera automaticamente l'appaltatore se le carenze potevano e dovevano essere surrogate dall'operatore tecnico.
- La normativa sulle procedure di gara (es. d.lgs. n.158/1995) riguarda la fase di aggiudicazione e non sostituisce la valutazione delle responsabilità nell'esecuzione del contratto: carenze di capitolato possono essere rilevanti solo se provato il nesso causale con l'inadempimento.
- Il giudice può fondare la decisione su presunzioni purché siano "gravi, precise e concordanti"; non è vietato che un fatto accertato per presunzione costituisca premessa per altra inferenza, se la catena argomentativa resta adeguatamente motivata.
- Il contraddittorio nella CTU deve essere garantito, ma le osservazioni e la replica delle parti in sede di memorie possono essere efficaci per contestare gli esiti del supplemento peritale; la nullità della CTU è eccezionale e richiede vizi procedurali rilevanti.
- La prova testimoniale del pagamento verso terzi (aliunde perceptum) è ammissibile: il divieto di testimonianza sui pagamenti riguarda il rapporto contrattuale principale e non fatti esterni rilevanti per il danno.
- Il danno d'immagine, una volta provato il nesso causale e la diffusione del disservizio, può essere liquidato equitativamente tenendo conto della natura delle circostanze, dell'ambito della diffusione e della durata del pregiudizio.
- La fissazione di una nuova scadenza da parte del committente non implica, di per sé, rinuncia al risarcimento del danno; la rinuncia deve risultare inequivocabile dal comportamento del creditore.
- L'intervento di un terzo nel processo è ammissibile quando la sua domanda sia connessa all'oggetto sostanziale del giudizio (petitum e causa petendi) e sia utile per il simultaneus processus; ciò vale ad esempio per mandanti che rischiano conseguenze per ragioni di solidarietà verso l'appaltatore.
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