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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33611/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, contestando: 1) che il Tribunale d'appello non abbia considerato la documentazione prodotta dalla difesa dopo l'udienza camerale (in particolare l'interrogatorio del coimputato Antonio Gallo dell'8/06/2021), la quale avrebbe dimostrato l'affievolimento delle esigenze cautelari; 2) che il Tribunale abbia dato rilievo esclusivo alla gravità delle condotte e non al decorso del tempo, sterilizzando così l'effetto novativo del tempo trascorso e di altri elementi sopravvenuti quali l'avviso di conclusione indagini e il mutamento della posizione lavorativa del ricorrente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) i documenti depositati dopo la celebrazione dell'udienza camerale e dopo la riserva non potevano essere valutati dal Tribunale in appello cautelare e la loro mancata considerazione non ha violato il contraddittorio; b) l'interrogatorio di Gallo, richiamato in cassazione, non è stato provato come elemento "nuovo e potenzialmente decisivo" e la censura era generica, per cui non era sindacabile in sede di legittimità; c) il mero decorso del tempo, da solo, non prova l'affievolimento delle esigenze cautelari: in assenza di elementi nuovi utili a dimostrare la diminuzione del pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale ha correttamente valorizzato la gravità delle condotte, la vicinanza del ricorrente a persone vicine alla 'ndrangheta e la sua spregiudicatezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata altresì disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla composizione del Tribunale in sede di riesame/appello cautelare; utilizzato come riferimento procedurale per la decisione di rigetto dell'appello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente (nell'ambito dei motivi di cassazione), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a detta violazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiede il rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era inquadrato nei limiti di tale disciplina.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Principio applicato: la decisione in appello cautelare è affetta da nullità se è basata su documenti acquisiti fuori udienza dopo la riserva, per violazione del contraddittorio; ciò ha giustificato l'esclusione della documentazione prodotta dopo l'udienza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23113/2021; Sez. 5, n. 5443/2020; Sez. 2, n. 38834/2019; Sez. 1, n. 24897/2013; Sez. 1, n. 19818/2018)

    Richiamati principi consolidati: a) in appello cautelare si valutano solo documenti acquisiti prima delle conclusioni; b) in cassazione non è sindacabile l'omesso esame di memorie difensive salvo che contengano elementi nuovi e potenzialmente decisivi; c) il mero decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia cautelare senza ulteriori elementi che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In appello cautelare il giudice può considerare soltanto i documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni: documenti depositati fuori udienza o dopo la riserva non sono valutabili e la loro valutazione potrebbe costituire violazione del contraddittorio.
  • In cassazione non è sindacabile l'omesso esame di memorie o documenti a meno che non contengano fatti realmente "nuovi" e potenzialmente decisivi; le censure generiche sull'omissione sono inammissibili.
  • Il mero decorso del tempo trascorso sotto misura cautelare non è, di per sé, sufficiente per ottenere la sostituzione della misura: è necessario dimostrare altri elementi oggettivi che comprovino l'affievolimento delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione).
  • La gravità delle condotte addebitate, i legami con soggetti vicini ad organizzazioni criminali e la spregiudicatezza nel tenore di vita o nelle modalità del reato pesano fortemente nella valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
  • Per massimizzare l'efficacia probatoria, la difesa deve produrre tempestivamente (prima della chiusura delle conclusioni/riserva) qualsiasi documentazione o interrogatorio ritenuto decisivo, e specificare in che modo gli elementi sopravvenuti incidono sulle esigenze cautelari.

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