Cassazione Penale, Sentenza n. 33611/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, contestando: 1) che il Tribunale d'appello non abbia considerato la documentazione prodotta dalla difesa dopo l'udienza camerale (in particolare l'interrogatorio del coimputato Antonio Gallo dell'8/06/2021), la quale avrebbe dimostrato l'affievolimento delle esigenze cautelari; 2) che il Tribunale abbia dato rilievo esclusivo alla gravità delle condotte e non al decorso del tempo, sterilizzando così l'effetto novativo del tempo trascorso e di altri elementi sopravvenuti quali l'avviso di conclusione indagini e il mutamento della posizione lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) i documenti depositati dopo la celebrazione dell'udienza camerale e dopo la riserva non potevano essere valutati dal Tribunale in appello cautelare e la loro mancata considerazione non ha violato il contraddittorio; b) l'interrogatorio di Gallo, richiamato in cassazione, non è stato provato come elemento "nuovo e potenzialmente decisivo" e la censura era generica, per cui non era sindacabile in sede di legittimità; c) il mero decorso del tempo, da solo, non prova l'affievolimento delle esigenze cautelari: in assenza di elementi nuovi utili a dimostrare la diminuzione del pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale ha correttamente valorizzato la gravità delle condotte, la vicinanza del ricorrente a persone vicine alla 'ndrangheta e la sua spregiudicatezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata altresì disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Citato in relazione alla composizione del Tribunale in sede di riesame/appello cautelare; utilizzato come riferimento procedurale per la decisione di rigetto dell'appello.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente (nell'ambito dei motivi di cassazione), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a detta violazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiede il rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era inquadrato nei limiti di tale disciplina.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Principio applicato: la decisione in appello cautelare è affetta da nullità se è basata su documenti acquisiti fuori udienza dopo la riserva, per violazione del contraddittorio; ciò ha giustificato l'esclusione della documentazione prodotta dopo l'udienza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 23113/2021; Sez. 5, n. 5443/2020; Sez. 2, n. 38834/2019; Sez. 1, n. 24897/2013; Sez. 1, n. 19818/2018)
Richiamati principi consolidati: a) in appello cautelare si valutano solo documenti acquisiti prima delle conclusioni; b) in cassazione non è sindacabile l'omesso esame di memorie difensive salvo che contengano elementi nuovi e potenzialmente decisivi; c) il mero decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia cautelare senza ulteriori elementi che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In appello cautelare il giudice può considerare soltanto i documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni: documenti depositati fuori udienza o dopo la riserva non sono valutabili e la loro valutazione potrebbe costituire violazione del contraddittorio.
- In cassazione non è sindacabile l'omesso esame di memorie o documenti a meno che non contengano fatti realmente "nuovi" e potenzialmente decisivi; le censure generiche sull'omissione sono inammissibili.
- Il mero decorso del tempo trascorso sotto misura cautelare non è, di per sé, sufficiente per ottenere la sostituzione della misura: è necessario dimostrare altri elementi oggettivi che comprovino l'affievolimento delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione).
- La gravità delle condotte addebitate, i legami con soggetti vicini ad organizzazioni criminali e la spregiudicatezza nel tenore di vita o nelle modalità del reato pesano fortemente nella valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- Per massimizzare l'efficacia probatoria, la difesa deve produrre tempestivamente (prima della chiusura delle conclusioni/riserva) qualsiasi documentazione o interrogatorio ritenuto decisivo, e specificare in che modo gli elementi sopravvenuti incidono sulle esigenze cautelari.
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