Ordinanza n. 135/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-; - del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai suindicati provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimento questorile di ammonimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore e la successiva determinazione del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico. Dopo il passaggio in decisione ai fini dell'eventuale adozione di una sentenza in forma semplificata, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché l'impugnazione non risulta notificata al soggetto individuato nel provvedimento come controinteressato.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio né deciso sulla domanda cautelare o sull'annullamento degli atti impugnati. Ha assegnato alle parti un termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sulla questione dell'ammissibilità derivante dalla mancata notifica al controinteressato. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando rileva una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione prima della decisione.
Richiamato quale possibile fondamento per l'adozione di una sentenza in forma semplificata, non pronunciata in questa fase.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione e prima della definizione del giudizio, una questione potenzialmente decisiva di ammissibilità, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla questione specifica, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La mancata notifica del ricorso al soggetto individuato dall'atto impugnato come controinteressato può porre una questione di ammissibilità del ricorso, da sottoporre al contraddittorio processuale prima della decisione.
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