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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29456/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità degli imputati e, dall'altro, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano già state vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti, ma il ricorso non svolgeva una critica specifica alla motivazione impugnata. I motivi sono stati ritenuti integralmente di fatto, perché miravano a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, senza indicare contraddizioni, manifesta illogicità della motivazione o specifici travisamenti delle emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria, poiché non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
  • Le censure contro la motivazione della sentenza impugnata devono indicare specificamente i passaggi illogici o contraddittori della decisione, ovvero i concreti travisamenti delle risultanze processuali; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non è sufficiente riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito: occorre confrontarsi criticamente con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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