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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03103/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata e che, nel merito, tendevano a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 636 c.p. La difesa deduceva: l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice per insussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; l'omessa riqualificazione del fatto in un reato più lieve; vizi nel giudizio di determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 636 c.p.

    È la fattispecie incriminatrice contestata; la difesa ne contestava l'applicazione per asserita insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, ma la Corte non entra nel merito perché reputa i motivi inammissibili.

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come beneficio richiesto dalla difesa e negato nei giudizi di merito; la censura è dichiarata non consentita perché non specifica e diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale probatorio o a un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, essendo tale valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito.
  • Le censure sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sulla particolare tenuità del fatto e sulla dosimetria della pena devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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