Cassazione Penale, Ordinanza n. 19584/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza del Tribunale di Firenze, l'imputato aveva aderito a un rito alternativo, indicato nel provvedimento come patteggiamento. In cassazione ha dedotto la violazione di legge sostenendo che mancasse una valida procura speciale conferita al difensore per accedere al patteggiamento. La Corte rileva però che, dalla sentenza e dal verbale d'udienza del 7 luglio 2017, il difensore era effettivamente munito di procura speciale; ne afferma la validità ed efficacia, precisando che essa non viene meno per la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato, requisito non previsto dalla legge, né per il fatto che la procura contenesse la formula generica "facoltà di fare riti alternativi", espressione ritenuta comprensiva anche del patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: la doglianza sulla mancanza di procura speciale è stata smentita dagli atti richiamati nella sentenza e nel verbale di udienza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che la legge imponga la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dell'imputato quale condizione di validità della procura speciale o dell'accesso al rito alternativo.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di causa esimente della colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La validità della procura speciale al difensore per richiedere un rito alternativo non è esclusa dalla mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte dell'imputato, se tale sottoscrizione non è prescritta dalla legge.
- Una procura speciale che attribuisca al difensore la generica facoltà di scegliere i riti alternativi comprende anche la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali richiamati nel provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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