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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30239/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) relativo al rito cartolare emergenziale: la difesa lamenta che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state trasmesse telematicamente in ritardo (solo sette giorni prima dell'udienza e materialmente ricevute il giorno precedente), impedendo alla difesa di conoscere tempestivamente la posizione dell'accusa e quindi di presentare le proprie conclusioni, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché la comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero sia stata intempestiva rispetto ai termini previsti per il rito cartolare emergenziale, la parte poteva comunque preservare il vizio partecipando al contraddittorio cartolare mediante la presentazione delle proprie conclusioni scritte (anche al solo fine di rilevare la lesione del contraddittorio). Inoltre la Corte d'appello non si è limitata a recepire le conclusioni del Procuratore generale ma ha deciso nel merito (dichiarando la prescrizione per un capo e rideterminando la pena per l'altro), sicché il ricorrente non ha dimostrato alcun concreto nocumento derivante dal ritardo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis e art. 23)

    art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    La norma disciplina il rito cartolare emergenziale: il pubblico ministero deve trasmettere telematicamente le proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza e le parti possono rispondere entro il quinto giorno; la Corte interpreta la violazione di tale termine come una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita mediante partecipazione cartolare (presentazione di conclusioni) per essere fatta valere.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 94, comma 2)

    art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Richiamata per stabilire l'applicabilità delle disposizioni emergenziali nel procedimento in esame.

  • codice di procedura penale (art. 182, comma 2)

    art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicata analogicamente/adeguata alla peculiare modalità del rito camerale emergenziale: la regola sulla deduzione delle nullità mediante il primo atto successivo di partecipazione è estesa al procedimento cartolare.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna per spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte lo applica per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • La violazione dei termini di comunicazione delle conclusioni nel rito cartolare emergenziale configura una nullità di regime intermedio: per preservarla occorre partecipare al contraddittorio cartolare presentando le proprie conclusioni (anche se solo per segnalare la violazione).
  • La mancata tempestiva ricezione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se la parte non prova un concreto pregiudizio e, soprattutto, non ha adottato gli atti processuali idonei a far valere la nullità nella prima occasione utile.
  • Se la Corte d'appello decide autonomamente nel merito (non limitandosi a recepire pedissequamente le conclusioni dell'accusa) è più difficile dimostrare l'esistenza di un danno processuale derivante da una tardiva comunicazione delle conclusioni.
  • Per evitare la perdita del mezzo di impugnazione, la difesa che riceve tardivamente le conclusioni dovrebbe comunque depositare le proprie conclusioni scritte entro il termine utile o, quando possibile, chiedere la discussione orale o la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
  • Le eccezioni di nullità connesse al rito emergenziale devono rispettare le regole di conservazione delle nullità previste dal codice (art. 182 c.p.p. e analoghi adattamenti): la prima azione processuale successiva è quella in cui va dedotto il vizio.

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