Cassazione Civile, Ordinanza n. 31788/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e l'indebito utilizzo del plafond IVA, conseguente al disconoscimento dello status di esportatore abituale. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti, rideterminando al ribasso le sanzioni, mentre la CTR aveva rigettato sia l'appello della contribuente sia l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la società proponeva tredici motivi: vizi di motivazione e violazione di legge sull'apparente o omessa motivazione degli avvisi e della sentenza d'appello; censura sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla prova della buona fede in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti; contestazione della rilevanza della regolarità contabile e dell'asserita prova contraria; doglianze sul valore della sentenza penale assolutoria richiamata; censure sulla prova dell'effettività delle operazioni e sull'utilizzo del plafond IVA; censura sulla non spettanza dell'esenzione IVA per cessione intracomunitaria; doglianza sul diritto di difesa rispetto a informazioni acquisite in procedimenti verso terzi; infine, contestazione della ripresa IVA e del trattamento sanzionatorio. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando soprattutto il trattamento sanzionatorio applicato dalla CTR, in particolare la mancata corretta applicazione del favor rei, la mancata considerazione dell'aumento per gravità della condotta, della continuazione e altri profili della quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della contribuente, ritenendo inammissibili o infondate le censure, perché in gran parte dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici tributari e perché la CTR aveva applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, onere della prova e detraibilità IVA. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia nei limiti dei motivi primo, terzo e quinto: la Corte ha ritenuto errata la valutazione del favor rei nel raffronto tra il previgente art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997 e il nuovo regime con aggravamento per fatture relative a operazioni inesistenti; ha inoltre rilevato che la CTR aveva omesso una specifica valutazione sull'aumento sanzionatorio per gravità della condotta e sui presupposti della continuazione. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile, il quarto è stato rigettato perché la recidiva presuppone un precedente definitivo accertamento della stessa indole, mentre il sesto è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia o violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.
artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.
Richiamati per denunciare vizi della motivazione e dell'ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte distingue tra omissione di pronuncia e omessa motivazione.
Richiamato in tema di detrazione IVA, esclusa quando le operazioni siano soggettivamente inesistenti e il cessionario non provi la propria buona fede.
art. 8, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato rispetto all'indebito utilizzo del plafond IVA.
Richiamato in tema di cessione intracomunitaria ed esenzione IVA; la Corte ribadisce che grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasferimento in altro Stato membro.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, sia per le operazioni soggettivamente inesistenti sia per la cessione intracomunitaria.
Richiamato con riferimento alla prova presuntiva della frode e dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
artt. 38 e ss. d.P.R. 600/1973
Richiamati nel motivo sulla prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e sull'onere probatorio dell'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa rilevanza della sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia della sentenza penale assolutoria nel giudizio tributario.
art. 47 della Carta dell'Unione Europea
Richiamato in relazione al diritto di difesa e all'accesso agli atti utilizzati dall'Amministrazione nella pretesa fiscale.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata più volte in tema di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti.
Sesta Direttiva 77/388/CEE
Richiamata dal ricorrente in tema di detrazione IVA.
art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997
Richiamato per il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie; la Corte ritiene che il giudice di merito debba confrontare il regime previgente con quello sopravvenuto nel suo complesso.
art. 4, comma 4-bis, d.lgs. 471/1997
La Corte evidenzia che la nuova disciplina prevede un aumento della sanzione quando la violazione è realizzata mediante fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, rendendo non automatico il giudizio di maggiore favore del nuovo regime.
art. 4, comma 4, d.lgs. 471/1997
Richiamato come base della sanzione per dichiarazione infedele IVA, da confrontare con il successivo aggravamento del comma 4-bis.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 472/1997
Richiamato in tema di aumento sanzionatorio per gravità della condotta e personalità, nonché di recidiva; la Corte afferma che la recidiva presuppone un precedente definitivo accertamento della stessa indole.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
Richiamato in tema di continuazione tra violazioni tributarie e determinazione del carico sanzionatorio.
art. 12, comma 7, d.lgs. 472/1997
Richiamato con riferimento al rapporto tra aumenti sanzionatori e cumulo materiale, nell'ambito della continuazione.
Richiamato incidentalmente dalla Corte per escluderne l'applicazione nel caso, poiché la sentenza penale richiamata riguardava soggetto e annualità diversi.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la colpevole ignoranza, del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del contribuente, se il quadro indiziario evidenzia una struttura fornitore incoerente o fittizia.
- In presenza di accertamenti di merito già svolti dal giudice tributario, le censure che mirano in sostanza a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, anche se formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazione di legge.
- L'omessa pronuncia è cosa diversa dall'omessa motivazione: la prima riguarda la totale mancanza di decisione su un capo o una questione decisiva, mentre la seconda presuppone una decisione esistente ma ritenuta inadeguatamente argomentata; le due doglianze non possono essere confuse o cumulate in modo incompatibile.
- Ai fini dell'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare con mezzi adeguati non solo la consegna della merce, ma anche l'effettivo trasferimento in altro Stato membro e la propria buona fede; se il movimento dei beni è solo strumentale o di transito, l'esenzione può essere negata.
- Nel giudizio tributario, la sentenza penale assolutoria non ha efficacia automatica se riguarda soggetti diversi o annualità differenti rispetto a quelle oggetto del processo fiscale; la sua rilevanza deve essere valutata in concreto secondo il perimetro soggettivo e temporale della vicenda.
- In tema di sanzioni tributarie, il giudice di merito deve applicare il favor rei confrontando in modo effettivo la disciplina previgente e quella sopravvenuta nel complesso delle sue componenti, comprese le clausole di aggravamento specifiche per operazioni inesistenti; non basta un raffronto meramente astratto o apodittico.
- La recidiva amministrativa tributaria presuppone un precedente definitivo accertamento della stessa indole; in assenza di tale presupposto non può essere applicato l'aumento sanzionatorio per recidiva.
- Quando l'istituto della continuazione è invocato o contestato, il giudice deve esaminare specificamente i presupposti applicativi e motivare sulla loro sussistenza o esclusione, poiché il loro omesso esame impone la cassazione con rinvio.
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