Cassazione Penale, Ordinanza n. 18327/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione dell'elevato coefficiente di colpa ravvisato nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte rileva però che le censure dedotte non rientrano tra quelle ammissibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: non risultano prospettati motivi specifici attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per questo il ricorso è stato ritenuto indeducibile e quindi inammissibile.
Norme richiamate
richiama la sentenza emessa a seguito di richiesta di applicazione della pena
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi specificamente previsti dalla legge.
- Sono inammissibili le censure che non attengano alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deduce motivi estranei al catalogo legale, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità senza formalità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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