Cassazione Civile, Ordinanza n. 31292/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato il mancato deposito del ricorso nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate, quale parte soccombente, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 1.100 euro oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1859/5/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel testo dell'ordinanza non sono indicati il contenuto della controversia tributaria a monte né i motivi sostanziali del ricorso, perché la Corte si pronuncia esclusivamente su un profilo processuale: il ricorso, notificato il 10 dicembre 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come attestato dalla cancelleria centrale civile. La controricorrente si è costituita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso nei termini prescritti comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalle questioni di merito.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la soccombenza processuale del ricorrente e la sua condanna alle spese in favore della parte controricorrente.
Come è indicizzato
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