Cassazione Penale, Ordinanza n. 00184/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e non specifico, in quanto ripetitivo di doglianze già affrontate e confutate in appello con argomenti giuridici ritenuti corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 629, comma 1, e 640, comma 2, n. 2, c.p. La censura mirava a contestare la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo in sostanza che la condotta contestata dovesse essere ricondotta a una diversa fattispecie rispetto a quella ravvisata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato sulla corretta qualificazione del fatto come estorsione, evidenziando il discrimine rispetto alla truffa nel carattere coercitivo della minaccia e nell'incidenza sulla sfera decisionale della vittima.
Norme richiamate
Richiamato per la qualificazione del fatto come estorsione; la Corte richiama il criterio discretivo fondato sulla minaccia di un male certo e concreto con effetto coercitivo sulla vittima.
Richiamato come fattispecie alternativa rispetto alla quale il ricorrente contestava la qualificazione giuridica dei fatti; la Corte conferma la distinzione rispetto all'estorsione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della distinzione tra estorsione e truffa, assume rilievo il carattere coercitivo della minaccia: se la vittima è costretta da un male certo e concreto a scegliere tra il profitto ingiusto e il male minacciato, la condotta è riconducibile all'estorsione.
- La mera contestazione della qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente se non evidenzia un effettivo errore della sentenza impugnata nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato.
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