Cassazione Penale, Sentenza n. 44768/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza dell'imputato per il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili: sentenza Corte d'appello di Reggio Calabria 15/04/2022 (reati commessi il 14/11/2012) e sentenza GUP Tribunale di Locri 24/05/2013 (reati commessi il 29/10/2011, 02/11/2011 e 17/10/2012). Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i reati sono omogenei (entrambi consistenti in minacce, finalizzati a ribadire la leadership sul territorio) e che la continuazione già era stata riconosciuta dal GUP nella sentenza sub 2). La Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo non individuabile l'identità del disegno criminoso per la disomogeneità dei reati e per l'estemporaneità dell'evento che ha causato i fatti del 14/11/2012 (annotazione della poliziotta penitenziaria e successivo danneggiamento).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di merito aspecifici e non confrontanti adeguatamente la motivazione del giudice dell'esecuzione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità, sistematicità, programmazione). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte reggina, che ha escluso la preventiva programmazione dei fatti successivi e ha qualificato quegli eventi come occasionali. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma 2
Norma richiamata in relazione alla disciplina della continuazione. La Corte segnala che l'applicazione richiede accertamento di indicatori che dimostrino la preventiva programmazione dei reati.
Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza che elenca i criteri per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmabilità almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
Principio secondo cui l'accertamento degli indici di continuazione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.
Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 (Natali)
Rimarca che l'identità del disegno criminoso va esclusa quando, nonostante contiguità o nesso funzionale, la successione degli episodi dimostri l'occasionalità e non la preventiva programmazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, è necessario provare indicatori concreti di identità del disegno criminoso: omogeneità delle fattispecie, tutela dello stesso bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, sistematicità e programmazione.
- La presenza di reati simili (es. minacce) non è di per sé sufficiente: va valutata la causa e il contesto. Eventi estemporanei o reazioni a circostanze imprevedibili possono escludere la continuazione.
- Un accertamento favorevole del giudice di merito sulla non riconducibilità alla continuazione è difficilmente superabile in Cassazione se la motivazione è adeguata e priva di vizi logici.
- Il riconoscimento di continuazione tra reati giudicati nella stessa sentenza non comporta automaticamente il riconoscimento con reati giudicati in altra sentenza: occorre valutare globalmente la presenza dei criteri sopra indicati tra tutti i fatti.
- In sede esecutiva il richiedente deve fornire una ricostruzione fattuale e temporale precisa e riferimenti agli indici di programmazione; argomentazioni generiche o asserzioni non confrontanti la motivazione del giudice dell'esecuzione sono insufficienti.
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