Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reingresso illegittimo dopo espulsione (art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998). Il motivo unico denunciava difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine alla legittimità dell'ordine di espulsione, sostenendo che la Marinuc fosse vittima di tratta di esseri umani (circostanza ostativa all'adozione di provvedimenti di espulsione) e che ciò risultava, secondo il difensore, da elementi emersi al momento del fermo e dell'arresto precedenti gli atti espulsivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse esaminato la questione sull'illegittimità degli ordini di espulsione e avesse motivato, senza vizi logici o giuridici, la valutazione che non fossero emersi elementi significativi che la ricorrente fosse vittima di tratta al tempo degli espulsivi, circostanza non denunciata dalla stessa. Di conseguenza è stata confermata la condanna (pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione già pronunciata in primo grado e confermata in appello) e il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998
citato nel testo come riferimento al delitto per il quale la ricorrente è stata condannata
È stato applicato come norma che punisce il reingresso illegittimo in Italia dopo provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi che escludessero la legittimità dell'espulsione per la circostanza di vittimizzazione
citato nel testo con riferimento alle conseguenze del rigetto del ricorso
La norma è stata invocata per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La semplice asserzione di essere vittima di tratta non è sufficiente: il giudice valuta la sussistenza di elementi concreti e significativi attestanti la vittimizzazione al momento dei provvedimenti espulsivi.
- Se si contesta la legittimità di un provvedimento di espulsione per esclusione di tutela (es. vittima di tratta), è essenziale produrre elementi probatori tempestivi (denunce, segnalazioni ai servizi sociali, referti medici, atti di indagine) già all'epoca o dimostrare perché non si è potuto farlo prima.
- La Corte di appello ha l'obbligo di esaminare specificamente le eccezioni difensive e motivare la valutazione; la Cassazione verifica la correttezza del ragionamento giuridico e la presenza di vizi logici o di motivazione, non riapprezza i fatti in via sostitutiva.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare con prove obiettive qualsiasi indicazione di tratta o sfruttamento e chiedere l'attivazione delle procedure di protezione per le vittime prima o contestualmente al procedimento di espulsione.
- La mancata denuncia o segnalazione da parte della presunta vittima al momento rilevante può indebolire significativamente la tesi di vittimizzazione ai fini dell'annullamento o impugnazione di provvedimenti di espulsione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26278/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →