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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reingresso illegittimo dopo espulsione (art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998). Il motivo unico denunciava difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine alla legittimità dell'ordine di espulsione, sostenendo che la Marinuc fosse vittima di tratta di esseri umani (circostanza ostativa all'adozione di provvedimenti di espulsione) e che ciò risultava, secondo il difensore, da elementi emersi al momento del fermo e dell'arresto precedenti gli atti espulsivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse esaminato la questione sull'illegittimità degli ordini di espulsione e avesse motivato, senza vizi logici o giuridici, la valutazione che non fossero emersi elementi significativi che la ricorrente fosse vittima di tratta al tempo degli espulsivi, circostanza non denunciata dalla stessa. Di conseguenza è stata confermata la condanna (pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione già pronunciata in primo grado e confermata in appello) e il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998

    citato nel testo come riferimento al delitto per il quale la ricorrente è stata condannata

    È stato applicato come norma che punisce il reingresso illegittimo in Italia dopo provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi che escludessero la legittimità dell'espulsione per la circostanza di vittimizzazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato nel testo con riferimento alle conseguenze del rigetto del ricorso

    La norma è stata invocata per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La semplice asserzione di essere vittima di tratta non è sufficiente: il giudice valuta la sussistenza di elementi concreti e significativi attestanti la vittimizzazione al momento dei provvedimenti espulsivi.
  • Se si contesta la legittimità di un provvedimento di espulsione per esclusione di tutela (es. vittima di tratta), è essenziale produrre elementi probatori tempestivi (denunce, segnalazioni ai servizi sociali, referti medici, atti di indagine) già all'epoca o dimostrare perché non si è potuto farlo prima.
  • La Corte di appello ha l'obbligo di esaminare specificamente le eccezioni difensive e motivare la valutazione; la Cassazione verifica la correttezza del ragionamento giuridico e la presenza di vizi logici o di motivazione, non riapprezza i fatti in via sostitutiva.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare con prove obiettive qualsiasi indicazione di tratta o sfruttamento e chiedere l'attivazione delle procedure di protezione per le vittime prima o contestualmente al procedimento di espulsione.
  • La mancata denuncia o segnalazione da parte della presunta vittima al momento rilevante può indebolire significativamente la tesi di vittimizzazione ai fini dell'annullamento o impugnazione di provvedimenti di espulsione.

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