Cassazione Penale, Ordinanza n. 27685/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo in modo generico vizi di motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità sia in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso non indica specifici profili riconducibili ai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, ma contesta in termini vaghi la decisione di merito e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso trattabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto per un vizio non consentito, diverso da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della sentenza di applicazione della pena impugnata.
Consente la trattazione de plano del ricorso nei casi di inammissibilità che emergano ictu oculi.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso deduceva un vizio diverso e quindi non consentito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in assenza di colpa del ricorrente non esclusa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena sono proponibili soltanto i motivi di ricorso tassativamente previsti dalla legge; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione di generici vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità o sulla quantificazione della pena non è di per sé sufficiente a superare i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge per la proposizione di un motivo non consentito, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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