Cassazione Penale, Ordinanza n. 10885/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a un veicolo ritenuto ricettato. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un solo motivo, sostanzialmente riproduttivo del primo motivo di appello, quindi ritenuto generico, aspecifico e meramente apparente perché privo di una critica argomentata alla decisione di merito. La difesa sosteneva, in sintesi, che l'autovettura fosse stata oggetto di una permuta e che vi fosse un doppio passaggio di proprietà, ma la Corte ha ritenuto non supportata documentalmente tale ricostruzione. La censura è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo della specificità richiesta, in quanto sostanzialmente coincidente con il motivo di appello e dunque meramente ripetitivo. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già risposto in modo congruo alla doglianza, valorizzando un quadro probatorio ritenuto sufficiente a sorreggere la responsabilità dell'imputato: assenza di prova documentale del supposto doppio passaggio di proprietà, incongruenze tra i soggetti coinvolti nella permuta, mancata intestazione del veicolo all'imputato, mancata immatricolazione in Italia e rinvenimento di due carte di circolazione bulgare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mera riproposizione delle doglianze di appello non soddisfa l'onere di specificità.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; la semplice riproduzione del motivo di appello lo rende aspecifico e quindi inammissibile.
- Un motivo meramente apparente, privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non assolve la funzione del ricorso in cassazione.
- La motivazione della sentenza di merito è ritenuta adeguata quando si fonda su un complesso di elementi indiziari coerenti e convergenti, idonei a escludere la versione difensiva alternativa.
- L'assenza di prova documentale della ricostruzione difensiva, unita a elementi fattuali incompatibili con tale versione, può integrare un sufficiente quadro probatorio a sostegno della responsabilità penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →