Cassazione Civile, Ordinanza n. 24159/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative alla fornitura di capi di abbigliamento. L'intimato proponeva opposizione e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, sostenendo di avere agito come consumatore e chiedendo la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Roma. La società opposta contestava tale qualificazione, affermando che l'acquisto era stato effettuato nell'esercizio di attività commerciale. Con ordinanza, il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, riteneva non applicabile la disciplina consumeristica, negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva l'istruttoria. Avverso tale ordinanza l'opponente proponeva regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., mentre la società resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato, in primo luogo, che le statuizioni sulla competenza rese dal Giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, in forza dell'art. 46 c.p.c., che esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a quel giudice. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che l'ordinanza impugnata aveva natura interinale e strumentale, poiché resa nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo al solo fine di decidere sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria e sulla prosecuzione dell'istruttoria, senza assumere una decisione definitiva sulla competenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, di una somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio invocato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude l'ammissibilità nel caso concreto
esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al Giudice di pace, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza contro le relative statuizioni
non applicabile nei giudizi davanti al Giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.
non applicabile nei giudizi davanti al Giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.
la decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata ritenuta meramente strumentale e non idonea a rendere definitiva la statuizione sulla competenza
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza
consente la condanna per abuso del processo e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di ricorso manifestamente inammissibile e abusivo
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
impone, in presenza dei presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di pace, la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- Quando il giudice, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si limita a delibare incidentalmente la competenza per decidere sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria o sulla prosecuzione dell'istruttoria, il provvedimento ha natura interinale e non integra una decisione definitiva sulla competenza impugnabile con regolamento.
- La proposizione di un regolamento di competenza manifestamente inammissibile, in violazione di regole processuali chiare ed espresse, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Ai fini della sanzione per abuso del processo, rileva la scelta di uno strumento di gravame radicalmente inammissibile, idonea a determinare un ingiustificato aggravio dell'attività giurisdizionale e a sottrarre risorse alla trattazione di controversie ammissibili.
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