Cassazione Penale, Ordinanza n. 05124/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato contestato al capo 2. Nel ricorso deduceva, da un lato, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., sostenendo che la norma, nel precludere la proposizione personale del ricorso per cassazione, violerebbe gli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e l'art. 6 CEDU. Il ricorso risultava però personalmente sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., richiamando la discrezionalità del legislatore nel richiedere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione. Conseguentemente, ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non può essere proposto dalla parte personalmente; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista e non è ammessa la proposizione personale da parte dell'imputato.
a seguito della modifica apportata ... dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha introdotto un vincolo di rappresentanza tecnica per la proposizione del ricorso in cassazione.
senza formalità di procedura
L'inammissibilità può essere dichiarata in rito senza particolari formalità procedurali.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte ha escluso che la previsione della rappresentanza tecnica incida illegittimamente sul diritto di difesa.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
- La previsione legislativa della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il diritto di difesa né il parametro costituzionale del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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