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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - interpretazione della sentenza - criterio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva rideterminato il reddito imponibile 2010 della società portandolo a Euro 27.347,00 (riduzione rispetto all'accertamento dell'Ufficio). L'Ufficio contestava in primo luogo l'illegittima riduzione equitativa operata dai giudici di primo grado (sostanzialmente una riduzione di Euro 10.000 rispetto alla proposta di mediazione di Euro 37.347,00) e, in secondo luogo, la manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo per omissione dell'aggettivo "maggior" davanti alla locuzione "reddito imponibile" nel dispositivo della sentenza. I contribuenti invece chiedevano l'annullamento totale dell'accertamento per vizi procedurali (mancata redazione del processo verbale di constatazione in caso di accesso), per difetti della metodologia analitico-induttiva (uso del consumo del caffè e campionamento non statistico) e per un errore di calcolo riconosciuto dall'Ufficio.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'appello incidentale dei contribuenti e, in parte, ha accolto l'appello principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondate le censure procedurali e di metodo: non era obbligatoria la redazione di processo verbale in assenza di accesso nei locali e l'accertamento analitico-induttivo era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dai dati sugli acquisti di caffè e da elementi reddituali anomali della società. Quanto al presunto errore di calcolo, il Collegio ha affermato che, in assenza di vizi formali tali da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi, il giudice può procedere all'accertamento di merito e usare i propri poteri valutativi. Sulla contraddittorietà dispositivo/motivazione ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Ufficio: la motivazione chiariva che il maggior reddito accertato era di Euro 27.347,00 (37.347 - 10.000) e pertanto il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione. Conseguentemente il collegio ha determinato il maggior reddito imponibile in Euro 27.347,00 da sommare ai ricavi dichiarati; sanzioni e interessi come per legge; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Le garanzie previste dall'art. 12 comma 7 operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dove si esercita l'attività; quindi la mancata redazione del processo verbale non è di per sé vizio quando non vi è stato accesso.

  • art. 39, comma 1, lett. d), DPR 29 settembre 1973 n. 600

    Consente all'Ufficio di procedere con accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il Collegio ha ritenuto che i dati sugli acquisti (consumo di caffè) costituiscano presunzioni idonee a fondare l'accertamento.

  • art. 7, d.lgs. n. 546/1992

    Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori; da ciò deriva la possibilità per il giudice di valutare il merito e acquisire elementi aliunde quando non sussistono vizi formali che impediscano l'accertamento del presupposto impositivo.

  • Massime della Corte di Cassazione (diverse pronunce richiamate)

    sentenze nn. 360/2005, 1323/2004, 10409/2000, 5666/2000, 567/2000, 15585/2007; Cass. n. 5190 del 28.02.2017; Cass. n. 3415 del 20.02.2015; Cass. n. 14288 del 13.07.2016; Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 24611 del 2014; Cass. n. 11935 del 2012

    Principi consolidati: la portata precettiva della sentenza va desunta anche dalla motivazione quando non sussiste un vero contrasto con il dispositivo; il processo tributario è di merito e il giudice può avvalersi di poteri valutativi se l'atto non è affetto da vizi formali tali da impedirne l'identificazione dei presupposti impositivi; l'accertamento analitico-induttivo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.

Massime di principio

  • La sentenza va interpretata nel suo insieme: quando motivazione e dispositivo non sono realmente in conflitto prevale la volontà ricavabile dalla motivazione, che integra il dispositivo.
  • La mancata redazione del processo verbale di constatazione rileva come vizio solo se è dovuta ad accesso/ispettiva nei locali; in assenza di accesso la garanzia prevista dall'art. 12 Statuto del contribuente non opera.
  • Un accertamento analitico-induttivo è legittimo se fondato su presunzioni gravemente probanti, precise e concordanti (es. dati sugli acquisti correlati ai ricavi); critiche metodologiche (campionamento, uso di indicatori) vanno valutate nel merito e non determinano automaticamente l'annullamento.
  • Errori o imprecisioni di calcolo non comportano automaticamente la decadenza dell'accertamento: il giudice tributario, salvo vizi formali tali da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi, può procedere alla valutazione di merito e rettificare le somme tenendo conto delle sue valutazioni.
  • In caso di proposta di mediazione o di offerta dell'Ufficio il giudice può ritenere congrua la proposta e adottarla come punto di determinazione del maggior reddito, purché siano giustificate le ragioni valutative che motivano eventuali riduzioni rispetto alla pretesa iniziale.
  • Le spese processuali possono essere compensate quando la decisione conferma sostanzialmente il giudizio di primo grado con modifiche marginali.

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